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Ho spostato una finestra realizzando un piccolo ampliamento, come posso sanare l'abuso?
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<blockquote data-quote="cafelab" data-source="post: 91130" data-attributes="member: 18536"><p>Ciao sfrutto questa citazione pres ada altro post ma cmq calzante con il tuo caso</p><p></p><p><strong>L.R. 11 Agosto 2008, n. 15</strong></p><p><strong>Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia</strong></p><p></p><p></p><p>Art. 16</p><p>(Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale</p><p>difformità o con variazioni essenziali)</p><p>1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il</p><p>responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione</p><p>edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di</p><p>destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge</p><p>regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure)</p><p>in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3,</p><p>lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi ovvero con variazioni</p><p>essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove</p><p>non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi</p><p>giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi.</p><p>2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del</p><p>responsabile dell’abuso.</p><p>3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino</p><p>dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente</p><p>applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente</p><p>alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è</p><p>comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle</p><p>parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del</p><p>contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche.</p><p>4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto</p><p>legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6</p><p>luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del</p><p>vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la</p><p>demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a</p><p>ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila</p><p>euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive</p><p>modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo.</p><p></p><p>Art. 22</p><p>(Accertamento di conformità)</p><p><u>1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non</u></p><p><u>coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia</u></p><p><u>di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18,</u></p><p><u>comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino</u></p><p><u>conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al</u></p><p><u>momento della richiesta.</u></p><p>2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di</p><p>oblazione:</p><p>a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito,</p><p>determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione;</p><p>b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato</p><p>dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione</p><p>dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare</p><p>l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;</p><p>c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in</p><p>relazione alla gravità dell’abuso.</p><p>3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato</p><p>che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.</p><p>4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento</p><p>della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.</p><p>5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146,</p><p>comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.</p><p></p><p>Quindi ti consiglio o di contattare un tecnico che vada in comune e verifichi il da farsi o di farlo tu di persona, fermo restando ce dovrai cmq farti redigere la eventuale pratica...</p><p></p><p>un saluto</p><p>manu</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="cafelab, post: 91130, member: 18536"] Ciao sfrutto questa citazione pres ada altro post ma cmq calzante con il tuo caso [B]L.R. 11 Agosto 2008, n. 15 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia[/B] Art. 16 (Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali) 1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall’articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché cambi di destinazione d’uso da una categoria generale ad un’altra di cui all’articolo 7, terzo comma, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, in totale difformità dagli stessi ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’articolo 17, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso. 3. Qualora, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione. In tale caso è comunque dovuto il contributo di costruzione di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche. 4. Qualora le opere siano state eseguite sui beni ricompresi fra quelli indicati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, ove non coincidente con il primo, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dello stesso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro. Per le opere eseguite su beni paesaggistici di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo 167 del decreto medesimo. Art. 22 (Accertamento di conformità) [U]1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell’abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.[/U] 2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione: a) nel caso previsto dall’articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell’intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione; b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell’oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l’incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione; c) nei casi previsti dall’articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla gravità dell’abuso. 3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1. 4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. 5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Quindi ti consiglio o di contattare un tecnico che vada in comune e verifichi il da farsi o di farlo tu di persona, fermo restando ce dovrai cmq farti redigere la eventuale pratica... un saluto manu [/QUOTE]
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