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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'IVIE l'Imposta sugli Immobili all'Estero
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<blockquote data-quote="idealista" data-source="post: 217317" data-attributes="member: 45079"><p>Dopo la circolare omnibus del Ministero dell'Economia che ha cercato di far luce nel caos IMU, arriva anche un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che detta le modalità di pagamento dell'IVIE, l'imposta sugli immobili situati all'estero.</p><p> </p><p>Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta, bisogna utilizzare la sezione XVI del quadro RM dell'Unico per persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.</p><p>Il versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Non è previsto un acconto, invece c'è la possibilità di pagare a rate.</p><p> </p><p>Sono previste due modalità diverse di calcolo della base imponibile dell'imposta. Se l'immobile si trova nei paesi dell'UE e dello spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) la base imponibile è il valore catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l'immobile è situato.</p><p> </p><p>Per gli altri paesi, la base imponibile è il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti o, in sua mancanza, si utilizza il valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo in cui si trova l'immobile.</p><p>Per gli immobili che vengono acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato.</p><p> </p><p>A tutti gli immobili si applica un'aliquota dello 0,76% e l'imposta non è dovuta se l'importo è inferiore ai 200 euro. Si applica l'aliquota ridotta dello 0.4% alle case dei dipendenti pubblici e dei soggetti che lavorano in un'organizzazione internazionale a cui aderisce anche l'Italia.</p><p> </p><p>L'aliquota ridotta permane fino a che il lavoratore presta la propria attività all'estero e decade al momento del suo rientro in Italia. Così come per l'IMU, anche all'IVIE si applicano per gli anni 2012 e 2013 le detrazioni di 200 € e di 50 € per ogni figlio fino ai 26 anni.</p><p> </p><p>E' previsto inoltre il diritto a dedurre dall'IVIE l'imposta patrimoniale pagata all'estero per evitare la doppia tassazione...</p><p> </p><p>[continua...]</p><p> </p><p><a href="http://www.idealista.it/news/archivio/2012/06/06/052948-imposta-sugli-immobili-allestero-arrivano-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate" target="_blank">Leggi tutto l'articolo su idealista.it/news...</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="idealista, post: 217317, member: 45079"] Dopo la circolare omnibus del Ministero dell'Economia che ha cercato di far luce nel caos IMU, arriva anche un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che detta le modalità di pagamento dell'IVIE, l'imposta sugli immobili situati all'estero. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta, bisogna utilizzare la sezione XVI del quadro RM dell'Unico per persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta. Il versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Non è previsto un acconto, invece c'è la possibilità di pagare a rate. Sono previste due modalità diverse di calcolo della base imponibile dell'imposta. Se l'immobile si trova nei paesi dell'UE e dello spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) la base imponibile è il valore catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l'immobile è situato. Per gli altri paesi, la base imponibile è il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti o, in sua mancanza, si utilizza il valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo in cui si trova l'immobile. Per gli immobili che vengono acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato. A tutti gli immobili si applica un'aliquota dello 0,76% e l'imposta non è dovuta se l'importo è inferiore ai 200 euro. Si applica l'aliquota ridotta dello 0.4% alle case dei dipendenti pubblici e dei soggetti che lavorano in un'organizzazione internazionale a cui aderisce anche l'Italia. L'aliquota ridotta permane fino a che il lavoratore presta la propria attività all'estero e decade al momento del suo rientro in Italia. Così come per l'IMU, anche all'IVIE si applicano per gli anni 2012 e 2013 le detrazioni di 200 € e di 50 € per ogni figlio fino ai 26 anni. E' previsto inoltre il diritto a dedurre dall'IVIE l'imposta patrimoniale pagata all'estero per evitare la doppia tassazione... [continua...] [URL='http://www.idealista.it/news/archivio/2012/06/06/052948-imposta-sugli-immobili-allestero-arrivano-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate']Leggi tutto l'articolo su idealista.it/news...[/URL] [/QUOTE]
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