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<blockquote data-quote="immobiliarevenezia" data-source="post: 69748" data-attributes="member: 14448"><p>Ciao Daniela,</p><p></p><p>cercherò di darti alcune indicazioni che mi augoro possano esserti di aiuto.</p><p></p><p>Il Contratto di Comodato è regolato da precise norme dal nostro Codice Civile e nel tuo caso, senza comunque avere letto in dettaglio le condizioni scritte in quello registrato tra i tuoi genitori e tua sorella, si possono sottolineare comunque alcuni aspetti importanti :</p><p></p><p>1) I tuoi genitori sinchè sono in vita possono disporre dei loro beni secondo i loro voleri ed i propri intendimenti senza dover rendere conto a nessuno, l'importante è che però non compiano atti lesivi nei confronti dei futuri Legittimari (futuri eredi) : un contratto di Comodato non è un atto che lede i diritti dei futuri Legittimari.</p><p></p><p>2) E' importante analizzare l'eventuale termine inserito nel contratto di Comodato, mi spiego meglio :</p><p></p><p>a) il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.</p><p>Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.</p><p></p><p>b) il contratto di comodato può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.</p><p></p><p>c) la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).</p><p></p><p>d) L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.</p><p>Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".</p><p></p><p>e) la morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).</p><p>Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834).</p><p></p><p>In generale dopo aver fatto queste semplici osservazioni (ogni caso poi può essere particolare), al momento secondo me non hai nessun diritto legale da opporre nè ai tuoi genitori nè a tua sorella.</p><p></p><p>Un caro saluto</p><p></p><p>Emanuele</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="immobiliarevenezia, post: 69748, member: 14448"] Ciao Daniela, cercherò di darti alcune indicazioni che mi augoro possano esserti di aiuto. Il Contratto di Comodato è regolato da precise norme dal nostro Codice Civile e nel tuo caso, senza comunque avere letto in dettaglio le condizioni scritte in quello registrato tra i tuoi genitori e tua sorella, si possono sottolineare comunque alcuni aspetti importanti : 1) I tuoi genitori sinchè sono in vita possono disporre dei loro beni secondo i loro voleri ed i propri intendimenti senza dover rendere conto a nessuno, l'importante è che però non compiano atti lesivi nei confronti dei futuri Legittimari (futuri eredi) : un contratto di Comodato non è un atto che lede i diritti dei futuri Legittimari. 2) E' importante analizzare l'eventuale termine inserito nel contratto di Comodato, mi spiego meglio : a) il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata. Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta. b) il contratto di comodato può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario. c) la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004). d) L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata". e) la morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell'obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98). Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834). In generale dopo aver fatto queste semplici osservazioni (ogni caso poi può essere particolare), al momento secondo me non hai nessun diritto legale da opporre nè ai tuoi genitori nè a tua sorella. Un caro saluto Emanuele [/QUOTE]
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