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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 504723" data-attributes="member: 8160"><p>In <strong>assenza di un contratto scritto di <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp" target="_blank">locazione</a></strong>, il contratto verbale è <strong>nullo ed improduttivo di effetti</strong>; ciò significa che il locatore non potrà chiedere al giudice lo sfratto per morosità del conduttore né il pagamento dei canoni arretrati.</p><p><img src="http://adx.4strokemedia.com/www/delivery/lg.php?bannerid=2320&campaignid=264&zoneid=958&loc=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.studiocataldi.it%2Farticoli%2F22383-locazioni-niente-sfratto-se-manca-il-contratto-di-affitto-scritto.asp&cb=b50f47fa32" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Lo ha disposto il <strong>Tribunale di Bari</strong>, nella <strong>sentenza n. 1367 del 10 marzo 2016 </strong>(qui sotto allegata) che si espressa in merito alla nullità del <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp" target="_blank">contratto di locazione</a> non registrato.</p><p>Il ricorrente aveva adito il Tribunale per ottenere la convalida di uno <strong>sfratto per morosità</strong> e aveva dichiarato di aver formalizzato il <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp" target="_blank">contratto di locazione</a> presentando <strong>denuncia di contratto verbale</strong> di<a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp" target="_blank">locazione</a> e di affitto di beni immobili presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.</p><p>Tuttavia, per il giudice la domanda non è fondata, pertanto non può essere accolta. Infatti, ai sensi dell'art. 1, co, 4, della legge n. 431/98 <strong>il <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp" target="_blank">contratto di locazione</a> deve essere stipulato per iscritto</strong>.</p><p>Per la giurisprudenza di legittimità, la violazione di tate precetto dà luogo ad una c.d. "<strong>nullità di protezione</strong>", invocabile dal solo conduttore e <strong>sanabile a determinate condizioni</strong>, "solo in presenza dell'abuso, da parte del locatore, della sua posizione "dominante", imponendosi in tal caso, e solo in esso, a causa della eccessiva asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege a tutela del contraente debole".</p><p>Invece, nel caso in cui la forma verbale "<em>sia stata concordata liberamente tra le parti, torneranno ad applicarsi i <strong>principi generali in tema di nullità</strong></em>", con la conseguenza che "<em>il locatore potrà agire in giudizio per il rilascio dell'immobile occupato senza alcun titolo, e il conduttore potrà ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone concordato</em>" (Cass. SS.UU. Sent, 17 settembre 2015, n. 18214).</p><p>Nella specie, non è emersa un'ipotesi di nullità di protezione ed è stata sin dalla prima udienza rilevata la presenza di un profilo di nullità del contratto; ciononostante, parte attrice ha insistito nella domanda di risoluzione del <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp" target="_blank">contratto di locazione</a> e convalida di sfratto.</p><p>In assenza di un contratto scritto di <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp" target="_blank">locazione</a>, il <strong>contratto verbale è nullo ed improduttivo di effetti</strong>, mentre alcuna efficacia può riconoscersi alla denuncia operata - unilateralmente - all'Agenzia delle entrate</p><p>effettuata dapprima dal locatore in data e successivamente dal conduttore, trattandosi di atti idonei a produrre i loro effetti <strong>unicamente sul piano fiscale e non su quello civilistico</strong>.</p><p>Altrettanto irrilevanti sono i documenti atti a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone a degli oneri accessori, perché trattasi di una nullità insanabile; quindi, non può accogliersi la domanda di rilascio, perché operata in conseguenza dell'accertata <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/risoluzione-contratto.asp" target="_blank">risoluzione del contratto</a> e quindi basata su <strong>causa petendi infondata</strong>. Parte attrice avrebbe dovuto esperire <strong>un'azione diretta ad accertare l'occupazione sino titulo </strong>dell'immobile in conseguenza della ritenuta nullità del <a href="http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp" target="_blank">contratto di locazione</a>. </p><p></p><p><a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22383" target="_blank">Tribunale di Bari, sent. 1367/2016 </a></p><p></p><p><strong>di Lucia Izzo</strong></p><p></p><p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/22383-locazioni-niente-sfratto-se-manca-il-contratto-di-affitto-scritto.asp#ixzz4BX80rdX1" target="_blank">Locazioni: niente sfratto se manca il contratto di affitto scritto</a> </p><p>(<a href="http://www.StudioCataldi.it" target="_blank">www.StudioCataldi.it</a>)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 504723, member: 8160"] In [B]assenza di un contratto scritto di [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp']locazione[/URL][/B], il contratto verbale è [B]nullo ed improduttivo di effetti[/B]; ciò significa che il locatore non potrà chiedere al giudice lo sfratto per morosità del conduttore né il pagamento dei canoni arretrati. [IMG]http://adx.4strokemedia.com/www/delivery/lg.php?bannerid=2320&campaignid=264&zoneid=958&loc=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.studiocataldi.it%2Farticoli%2F22383-locazioni-niente-sfratto-se-manca-il-contratto-di-affitto-scritto.asp&cb=b50f47fa32[/IMG] Lo ha disposto il [B]Tribunale di Bari[/B], nella [B]sentenza n. 1367 del 10 marzo 2016 [/B](qui sotto allegata) che si espressa in merito alla nullità del [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp']contratto di locazione[/URL] non registrato. Il ricorrente aveva adito il Tribunale per ottenere la convalida di uno [B]sfratto per morosità[/B] e aveva dichiarato di aver formalizzato il [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp']contratto di locazione[/URL] presentando [B]denuncia di contratto verbale[/B] di[URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp']locazione[/URL] e di affitto di beni immobili presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per il giudice la domanda non è fondata, pertanto non può essere accolta. Infatti, ai sensi dell'art. 1, co, 4, della legge n. 431/98 [B]il [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp']contratto di locazione[/URL] deve essere stipulato per iscritto[/B]. Per la giurisprudenza di legittimità, la violazione di tate precetto dà luogo ad una c.d. "[B]nullità di protezione[/B]", invocabile dal solo conduttore e [B]sanabile a determinate condizioni[/B], "solo in presenza dell'abuso, da parte del locatore, della sua posizione "dominante", imponendosi in tal caso, e solo in esso, a causa della eccessiva asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege a tutela del contraente debole". Invece, nel caso in cui la forma verbale "[I]sia stata concordata liberamente tra le parti, torneranno ad applicarsi i [B]principi generali in tema di nullità[/B][/I]", con la conseguenza che "[I]il locatore potrà agire in giudizio per il rilascio dell'immobile occupato senza alcun titolo, e il conduttore potrà ottenere la (parziale) restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone concordato[/I]" (Cass. SS.UU. Sent, 17 settembre 2015, n. 18214). Nella specie, non è emersa un'ipotesi di nullità di protezione ed è stata sin dalla prima udienza rilevata la presenza di un profilo di nullità del contratto; ciononostante, parte attrice ha insistito nella domanda di risoluzione del [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp']contratto di locazione[/URL] e convalida di sfratto. In assenza di un contratto scritto di [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/la-locazione.asp']locazione[/URL], il [B]contratto verbale è nullo ed improduttivo di effetti[/B], mentre alcuna efficacia può riconoscersi alla denuncia operata - unilateralmente - all'Agenzia delle entrate effettuata dapprima dal locatore in data e successivamente dal conduttore, trattandosi di atti idonei a produrre i loro effetti [B]unicamente sul piano fiscale e non su quello civilistico[/B]. Altrettanto irrilevanti sono i documenti atti a dimostrare l'avvenuto pagamento del canone a degli oneri accessori, perché trattasi di una nullità insanabile; quindi, non può accogliersi la domanda di rilascio, perché operata in conseguenza dell'accertata [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/risoluzione-contratto.asp']risoluzione del contratto[/URL] e quindi basata su [B]causa petendi infondata[/B]. Parte attrice avrebbe dovuto esperire [B]un'azione diretta ad accertare l'occupazione sino titulo [/B]dell'immobile in conseguenza della ritenuta nullità del [URL='http://www.studiocataldi.it/guide_legali/locazioni/contratto-locazione.asp']contratto di locazione[/URL]. [URL='http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22383']Tribunale di Bari, sent. 1367/2016 [/URL] [B]di Lucia Izzo[/B] Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/articoli/22383-locazioni-niente-sfratto-se-manca-il-contratto-di-affitto-scritto.asp#ixzz4BX80rdX1']Locazioni: niente sfratto se manca il contratto di affitto scritto[/URL] ([URL="http://www.StudioCataldi.it"]www.StudioCataldi.it[/URL]) [/QUOTE]
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