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<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 597655" data-attributes="member: 14894"><p>Per integrare l'interessante post che affronta la tematica poco conosciuta del L.I.A, che pure dovrebbe essere approfondita da potenziali acquirenti ma anche dai mediatori con l'aiuto di avvocati esperti del settore, va ricordato che in caso di risoluzione si applica per analogia l’art. 1526 cc che regola la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà.</p><p>Il venditore deve restituire i canoni riscossi ma avrà diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.</p><p>L’equo compenso, come precisato in una sentenza del Tribunale di Firenze del 2014, è da ritenersi comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, mentre il risarcimento del danno è dovuto all’eventuale deterioramento anormale della cosa.</p><p>La risoluzione del contratto comporta l’obbligo dell’utilizzatore di restituire l'immobile la cui proprietà, la quale rimane in capo al concedente fino al versamento dell’ultimo canone di locazione o dell’opzione di riscatto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 597655, member: 14894"] Per integrare l'interessante post che affronta la tematica poco conosciuta del L.I.A, che pure dovrebbe essere approfondita da potenziali acquirenti ma anche dai mediatori con l'aiuto di avvocati esperti del settore, va ricordato che in caso di risoluzione si applica per analogia l’art. 1526 cc che regola la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà. Il venditore deve restituire i canoni riscossi ma avrà diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. L’equo compenso, come precisato in una sentenza del Tribunale di Firenze del 2014, è da ritenersi comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, mentre il risarcimento del danno è dovuto all’eventuale deterioramento anormale della cosa. La risoluzione del contratto comporta l’obbligo dell’utilizzatore di restituire l'immobile la cui proprietà, la quale rimane in capo al concedente fino al versamento dell’ultimo canone di locazione o dell’opzione di riscatto. [/QUOTE]
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