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Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Il mio atto di compravendita puo essere annullato?
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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 52183" data-source="post: 399195"><p>In merito al certificato di agibilità, in assenza di esplicite previsioni contrattuali, l’obbligo di procurare l’ottenimento del certificato continua a gravare sull’alienante, configurandosi il trasferimento di immobile non munito dei requisiti per ottenere l'agibilità come un trasferimento di aliud pro alio, con conseguente esperibilità dell'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. entro il termine di prescrizione decennale.[DOUBLEPOST=1408862100,1408861820][/DOUBLEPOST]</p><p></p><p>In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.</p><p></p><p>La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal <span style="color: #000000"><a href="http://www.garaperizie.it/pdf/Decreto-Legislativo-122.pdf" target="_blank">decreto legislativo n. 122/2005</a></span> e dall’<a href="http://www.garaperizie.it/pdf/Codice-Civile-Art-669.pdf" target="_blank">articolo 1669 del codice civile</a>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 52183, post: 399195"] In merito al certificato di agibilità, in assenza di esplicite previsioni contrattuali, l’obbligo di procurare l’ottenimento del certificato continua a gravare sull’alienante, configurandosi il trasferimento di immobile non munito dei requisiti per ottenere l'agibilità come un trasferimento di aliud pro alio, con conseguente esperibilità dell'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. entro il termine di prescrizione decennale.[DOUBLEPOST=1408862100,1408861820][/DOUBLEPOST] [COLOR=#404040][/COLOR] In base alle vigenti normative, nel caso di vendita di un immobile in costruzione, il costruttore è tenuto a stipulare una polizza decennale postuma che tuteli il nuovo acquirente dai danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita. La responsabilità del costruttore per danni causati da un immobile è regolamentata dal [COLOR=#000000][URL='http://www.garaperizie.it/pdf/Decreto-Legislativo-122.pdf']decreto legislativo n. 122/2005[/URL][/COLOR] e dall’[URL='http://www.garaperizie.it/pdf/Codice-Civile-Art-669.pdf']articolo 1669 del codice civile[/URL]. [/QUOTE]
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