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Il mio atto di compravendita puo essere annullato?
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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 399211" data-attributes="member: 5961"><p>un paio di citazioni:</p><p><em>"la stipula di un atto di vendita avente ad oggetto un fabbricato privo del certificato di agibilità è giuridicamente possibile e lecita. </em></p><p><em></em></p><p><em>In tal caso, peraltro, è particolarmente opportuno che in atto la parte acquirente si renda edotta della mancata richiesta e del mancato rilascio, precisando espressamente di nulla avere a eccepire al riguardo con pieno esonero della parte venditrice da qualsiasi responsabilità. <strong>Di fondamentale importanza è che dall’atto risulti l’accordo con cui le parti trasferiscono all’acquirente l’obbligo di procurare l’agibilità</strong>, in quanto parte della giurisprudenza ha ritenuto non sufficiente ad escludere la responsabilità dell’alienante la mera conoscenza da parte dell’acquirente dello stato di inagibilità dell’edificio, se non accompagnata dalla rinuncia a farsi consegnare il certificato di agibilità dalla parte venditrice."</em></p><p></p><p><a href="http://www.corsera.it/notizia_print.php?id=7444" target="_blank">http://www.corsera.it/notizia_print.php?id=7444</a></p><p><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=19227" target="_blank">http://www.altalex.com/index.php?idnot=19227</a></p><p></p><p></p><p>Azione di riduzione da fare entro otto giorni dal momento della scoperta del vizio o della mancanza di qualità e soggette a prescrizione nel termine breve di un anno dalla consegna, ex art. 1497 c.c..</p><p></p><p><em>"Nel caso di consegna di un aliud pro alio, l'acquirente sarebbe legittimato ad esperire la generale <strong>azione di risoluzione per inadempimento</strong>, soggetta solo al termine di prescrizione ordinario decennale e a nessun termine di decadenza, laddove, invece, a fronte di vizi o di mancanza di qualità essenziali, l'acquirente avrebbe a disposizione le cd. <<azioni edilizie>>, <strong>da esercitare, a pena di decadenza, entro otto giorni dal momento della scoperta del vizio</strong> o della mancanza di qualità e soggette a prescrizione nel termine breve di un anno dalla consegna, ex art. 1497 c.c.."</em></p><p></p><p><a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=19227" target="_blank">http://www.altalex.com/index.php?idnot=19227</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 399211, member: 5961"] un paio di citazioni: [I]"la stipula di un atto di vendita avente ad oggetto un fabbricato privo del certificato di agibilità è giuridicamente possibile e lecita. In tal caso, peraltro, è particolarmente opportuno che in atto la parte acquirente si renda edotta della mancata richiesta e del mancato rilascio, precisando espressamente di nulla avere a eccepire al riguardo con pieno esonero della parte venditrice da qualsiasi responsabilità. [B]Di fondamentale importanza è che dall’atto risulti l’accordo con cui le parti trasferiscono all’acquirente l’obbligo di procurare l’agibilità[/B], in quanto parte della giurisprudenza ha ritenuto non sufficiente ad escludere la responsabilità dell’alienante la mera conoscenza da parte dell’acquirente dello stato di inagibilità dell’edificio, se non accompagnata dalla rinuncia a farsi consegnare il certificato di agibilità dalla parte venditrice."[/I] [url]http://www.corsera.it/notizia_print.php?id=7444[/url] [url]http://www.altalex.com/index.php?idnot=19227[/url] Azione di riduzione da fare entro otto giorni dal momento della scoperta del vizio o della mancanza di qualità e soggette a prescrizione nel termine breve di un anno dalla consegna, ex art. 1497 c.c.. [I]"Nel caso di consegna di un aliud pro alio, l'acquirente sarebbe legittimato ad esperire la generale [B]azione di risoluzione per inadempimento[/B], soggetta solo al termine di prescrizione ordinario decennale e a nessun termine di decadenza, laddove, invece, a fronte di vizi o di mancanza di qualità essenziali, l'acquirente avrebbe a disposizione le cd. <<azioni edilizie>>, [B]da esercitare, a pena di decadenza, entro otto giorni dal momento della scoperta del vizio[/B] o della mancanza di qualità e soggette a prescrizione nel termine breve di un anno dalla consegna, ex art. 1497 c.c.."[/I] [url]http://www.altalex.com/index.php?idnot=19227[/url] [/QUOTE]
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