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<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 85676" data-attributes="member: 9196"><p>Piuttosto che pensare al bonus di spesa, a mio parere bisognerebbe guardare se i contratti di affitto sono regolarmente registrati, invece, ti proporrei di far applicare (a carico del locatore) quanto disposto dal codice civile...</p><p>Ti cito alcuni articoli che possono esserti utili:</p><p>CAPO II - Del condominio negli edifici - artt. 117÷1139; CAPO VI - Della locazione - artt. 1571÷1606</p><p>Nel particolare quello che dovrebbe risultarti utile sono</p><p></p><p>Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo</p><p>Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.</p><p></p><p>Art. 1577 Necessità di riparazioni</p><p>Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.</p><p></p><p>Art. 1580 Cose pericolose per la salute</p><p>Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.</p><p></p><p>Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni</p><p>Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre</p><p>venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni</p><p>stesse e all'entità del mancato godimento.</p><p>Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è</p><p>necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo</p><p>scioglimento del contratto.</p><p></p><p>Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore</p><p>Il conduttore deve:</p><p>1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;</p><p>2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.</p><p></p><p>Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata</p><p>Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.</p><p>E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.</p><p></p><p>Spero esserti stato utile...<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 85676, member: 9196"] Piuttosto che pensare al bonus di spesa, a mio parere bisognerebbe guardare se i contratti di affitto sono regolarmente registrati, invece, ti proporrei di far applicare (a carico del locatore) quanto disposto dal codice civile... Ti cito alcuni articoli che possono esserti utili: CAPO II - Del condominio negli edifici - artt. 117÷1139; CAPO VI - Della locazione - artt. 1571÷1606 Nel particolare quello che dovrebbe risultarti utile sono Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono stato locativo Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. Art. 1577 Necessità di riparazioni Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore. Art. 1580 Cose pericolose per la salute Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia. Art. 1584 Diritti del conduttore in caso di riparazioni Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Art. 1587 Obbligazioni principali del conduttore Il conduttore deve: 1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; 2) dare il corrispettivo nei termini convenuti. Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa. Spero esserti stato utile...:-) [/QUOTE]
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