Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Immobili uso commerciale: è obbligatorio il bagno per disabili?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 111506" data-attributes="member: 8160"><p>Quasi tutti i Comuni hanno adottato un proprio regolamento seguendo le direttive dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).</p><p>In sintesi, per quanto riguarda i locali, i regolamenti indicano:</p><p>1) Tutti gli esercizi devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica.</p><p>2) I locali devono avere una superficie minima totale di:</p><p>a) mq. 25 per l’esercizio dell’attività di acconciatore; </p><p>b) mq. 30 per l’esercizio dell’attività di estetista; </p><p>c) mq. 55 per l’esercizio promiscuo dell’attività di acconciatore ed estetista.</p><p>3) Nelle superfici di cui sopra sono compresi i servizi igienici ed eventuali altri locali accessori. Gli esercizi per l'attività di estetista destinati ad un utenza mista (maschile e femminile) devono sempre garantire servizi igienici separati, di cui uno adattato all'uso dei disabili. E' consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici da parte del personale e dell'utenza purché del medesimo sesso. Ad uso esclusivo del personale deve sempre essere garantito un locale ad uso spogliatoio. Negli esercizi destinati all'attività di acconciatore deve essere garantito un servizio igienico, anche ad uso promiscuo, preferibilmente adattato all'uso dei disabili. Per i locali con superficie superiore a 250 mq. il predetto adattamento è obbligatorio. Sono fatte salve ulteriori e più specifiche prescrizioni da parte dell'AUSL.</p><p>4) I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche . </p><p>5) La destinazione d’uso dei locali deve essere artigianale o commerciale.</p><p>6) La conformità dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività alla normativa igienico-sanitaria è accertata dai competenti Servizi dell'AUSL.</p><p></p><p>E' possibile che qualche Comune abbia modificato qualcosa, ma le linee guida sono in buona sostanza quelle sopra elencate.</p><p>In ogni caso ogni locale adibito ad attività di parrucchiere, acconciatore o estetista deve avere d'obbligo un servizio igienico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 111506, member: 8160"] Quasi tutti i Comuni hanno adottato un proprio regolamento seguendo le direttive dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). In sintesi, per quanto riguarda i locali, i regolamenti indicano: 1) Tutti gli esercizi devono essere conformi alla vigente normativa igienico sanitaria ed edilizio - urbanistica. 2) I locali devono avere una superficie minima totale di: a) mq. 25 per l’esercizio dell’attività di acconciatore; b) mq. 30 per l’esercizio dell’attività di estetista; c) mq. 55 per l’esercizio promiscuo dell’attività di acconciatore ed estetista. 3) Nelle superfici di cui sopra sono compresi i servizi igienici ed eventuali altri locali accessori. Gli esercizi per l'attività di estetista destinati ad un utenza mista (maschile e femminile) devono sempre garantire servizi igienici separati, di cui uno adattato all'uso dei disabili. E' consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici da parte del personale e dell'utenza purché del medesimo sesso. Ad uso esclusivo del personale deve sempre essere garantito un locale ad uso spogliatoio. Negli esercizi destinati all'attività di acconciatore deve essere garantito un servizio igienico, anche ad uso promiscuo, preferibilmente adattato all'uso dei disabili. Per i locali con superficie superiore a 250 mq. il predetto adattamento è obbligatorio. Sono fatte salve ulteriori e più specifiche prescrizioni da parte dell'AUSL. 4) I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche . 5) La destinazione d’uso dei locali deve essere artigianale o commerciale. 6) La conformità dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività alla normativa igienico-sanitaria è accertata dai competenti Servizi dell'AUSL. E' possibile che qualche Comune abbia modificato qualcosa, ma le linee guida sono in buona sostanza quelle sopra elencate. In ogni caso ogni locale adibito ad attività di parrucchiere, acconciatore o estetista deve avere d'obbligo un servizio igienico. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Immobili uso commerciale: è obbligatorio il bagno per disabili?
Alto