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<blockquote data-quote="Gelver55" data-source="post: 528027" data-attributes="member: 70416"><p>Trascrivo questo stralcio: </p><p></p><p>Circolare 37 - 10.6.86 Ag.Entrate - Commento all'art. 11 T.U. 131/86</p><p></p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Normativa+e+prassi+Regime+ordinario/Circolare+n+37+del+10061986/Parte+n+6/circolare_37_1986_parte_VI.pdf" target="_blank">Parte n. 6 - pdf</a> Sintesi - Per quanto riguarda gli atti scritti, il primo comma dell'art. 11 del t.u. 131/1986 dispone la richiesta di registrazione mediante la presentazione di un modello appositamente predisposto. Al fine di una migliore tutela del tributo, il quarto comma dispone invece che gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della guardia di finanza devono presentare alla registrazione gli atti rinvenuti ai sensi dell'art. 15, lettera a) (per esempio, gli atti giudiziari rinvenuti presso le cancellerie) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso art. 15 (come nel caso di sequestro di atti consentito esplicitamente da una norma tributaria che è stata violata). L'ultimo comma dell'art. 11 riduce l'onere tributario relativo agli allegati ad un atto registrato: <u>se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione non sono assoggettati ad imposta</u>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gelver55, post: 528027, member: 70416"] Trascrivo questo stralcio: Circolare 37 - 10.6.86 Ag.Entrate - Commento all'art. 11 T.U. 131/86 [URL='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Normativa+e+prassi+Regime+ordinario/Circolare+n+37+del+10061986/Parte+n+6/circolare_37_1986_parte_VI.pdf']Parte n. 6 - pdf[/URL] Sintesi - Per quanto riguarda gli atti scritti, il primo comma dell'art. 11 del t.u. 131/1986 dispone la richiesta di registrazione mediante la presentazione di un modello appositamente predisposto. Al fine di una migliore tutela del tributo, il quarto comma dispone invece che gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della guardia di finanza devono presentare alla registrazione gli atti rinvenuti ai sensi dell'art. 15, lettera a) (per esempio, gli atti giudiziari rinvenuti presso le cancellerie) e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso art. 15 (come nel caso di sequestro di atti consentito esplicitamente da una norma tributaria che è stata violata). L'ultimo comma dell'art. 11 riduce l'onere tributario relativo agli allegati ad un atto registrato: [U]se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione non sono assoggettati ad imposta[/U]. [/QUOTE]
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