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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
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<blockquote data-quote="CENSORE" data-source="post: 94589" data-attributes="member: 20609"><p>Dal CENSORE:</p><p></p><p>La base imponibile nelle compravendite degli immobili ad uso abitativo</p><p></p><p>venditore impresa di costruzioni entro quattro anni dalla costruzione</p><p>acquirente privato senza agevolazioni</p><p> privato con agevolazioni prima casa</p><p> altro soggetto in esercizio di impresa</p><p></p><p>La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita</p><p></p><p>venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione</p><p>acquirente privato senza agevolazioni</p><p> privato con agevolazioni prima casa</p><p> </p><p>Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.</p><p>Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.</p><p></p><p></p><p>venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione</p><p>acquirente altro soggetto in esercizio di impresa</p><p></p><p>La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita</p><p></p><p>venditore altra impresa non costruttrice o di gestione</p><p>acquirente privato senza agevolazioni</p><p> privato con agevolazioni prima casa</p><p> </p><p>Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.</p><p>Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.</p><p></p><p>acquirente altro soggetto in esercizio di impresa</p><p></p><p>La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita</p><p></p><p></p><p>venditore privato persona fisica </p><p>acquirente privato senza agevolazioni</p><p> privato con agevolazioni prima casa</p><p> </p><p>Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato.</p><p>Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata.</p><p></p><p>acquirente altro soggetto in esercizio di impresa</p><p>La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita</p><p></p><p>Come si determina il valore catastale</p><p></p><p>Per gli immobili in Cat. A (escluso A/10) e le pertinenze C/2, C/6 e C/7 la rendita catastale rivalutata del 5% viene moltiplicata per i seguenti coefficienti:</p><p>Per la “prima casa” 110</p><p>Per i fabbricati non agevolati 120</p><p></p><p>Valga il seguente esempio:</p><p></p><p>Se competono agevolazioni prima casa</p><p>Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 110 = €. 115.500,00</p><p></p><p>Se non competono agevolazioni</p><p>Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 120 = €. 126.000,00</p><p></p><p>Saluti da CENSORE</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CENSORE, post: 94589, member: 20609"] Dal CENSORE: La base imponibile nelle compravendite degli immobili ad uso abitativo venditore impresa di costruzioni entro quattro anni dalla costruzione acquirente privato senza agevolazioni privato con agevolazioni prima casa altro soggetto in esercizio di impresa La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione acquirente privato senza agevolazioni privato con agevolazioni prima casa Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato. Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata. venditore impresa di costruzioni dopo quattro anni dalla costruzione acquirente altro soggetto in esercizio di impresa La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita venditore altra impresa non costruttrice o di gestione acquirente privato senza agevolazioni privato con agevolazioni prima casa Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato. Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata. acquirente altro soggetto in esercizio di impresa La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita venditore privato persona fisica acquirente privato senza agevolazioni privato con agevolazioni prima casa Dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria per il 2007) per le vendite di immobili e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di impresa, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato. Tale facoltà deve essere richiesta al Notaio in sede di stipula dell’atto (che praticherà uno sconto del 30% sulla parcella); in atto deve comunque essere indicato il reale corrispettivo scambiato tra le parti e l’eventuale occultamento comporterà la perdita del beneficio concesso con la conseguenza che le imposte si renderanno dovute sul corrispettivo effettivamente pattuito oltre ad una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra imposta dovuta ed imposta versata. acquirente altro soggetto in esercizio di impresa La base imponibile è rappresentata dal corrispettivo effettivamente pagato e dichiarato in atto per la vendita Come si determina il valore catastale Per gli immobili in Cat. A (escluso A/10) e le pertinenze C/2, C/6 e C/7 la rendita catastale rivalutata del 5% viene moltiplicata per i seguenti coefficienti: Per la “prima casa” 110 Per i fabbricati non agevolati 120 Valga il seguente esempio: Se competono agevolazioni prima casa Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 110 = €. 115.500,00 Se non competono agevolazioni Abitazione A/3 rendita €. 1.000 x 5% x 120 = €. 126.000,00 Saluti da CENSORE [/QUOTE]
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