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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 390688" data-attributes="member: 56079"><p>Il fatto che siano trascorsi più di 20 anni dall'atto della donazione, secondo me, non ha alcuna rilevanza nel vostro caso. Il termine ventennale ha valore solo per l'azione di restituzione del bene donato e quindi esercita il suo effetto sul "terzo" acquirente che in parole povere non potrebbe più essere spogliato del bene acquistato dal donatario.</p><p>Il termine di riferimento per voi è quello riferibile all'apertura della successione, che prevede per la sola azione di riduzione il termine di prescrizione decennale, restando invece la collazione imprescrittibile.</p><p>Si potrebbe osservare, dalla formulazione della clausola, che il donante abbia escluso, come avrebbe in effetti potuto, l'ipotesi della collazione.</p><p>Mi sembra - ma si tratta di un giudizio espresso da chi non ne ha titolo! - che la formulazione dell'intera clausola sia però ambigua e lasci lo spazio per una più apporfondita analisi da parte di un legale. </p><p>Per la questione della riduzione deve invece essere chiaro che non sarà possibile prendere in considerazione il solo valore del bene a suo tempo donato, ma sarà necessario valutarne il valore in riferimento all'intero asse ereditario nelle disponibilità di vostra madre al momento della sua scomparsa (e quindi, per intenderci, anche in riferimento agli immobili che hanno ereditato tutti i nipoti) per valutare l'eventuale lesione delle quote legittime.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 390688, member: 56079"] Il fatto che siano trascorsi più di 20 anni dall'atto della donazione, secondo me, non ha alcuna rilevanza nel vostro caso. Il termine ventennale ha valore solo per l'azione di restituzione del bene donato e quindi esercita il suo effetto sul "terzo" acquirente che in parole povere non potrebbe più essere spogliato del bene acquistato dal donatario. Il termine di riferimento per voi è quello riferibile all'apertura della successione, che prevede per la sola azione di riduzione il termine di prescrizione decennale, restando invece la collazione imprescrittibile. Si potrebbe osservare, dalla formulazione della clausola, che il donante abbia escluso, come avrebbe in effetti potuto, l'ipotesi della collazione. Mi sembra - ma si tratta di un giudizio espresso da chi non ne ha titolo! - che la formulazione dell'intera clausola sia però ambigua e lasci lo spazio per una più apporfondita analisi da parte di un legale. Per la questione della riduzione deve invece essere chiaro che non sarà possibile prendere in considerazione il solo valore del bene a suo tempo donato, ma sarà necessario valutarne il valore in riferimento all'intero asse ereditario nelle disponibilità di vostra madre al momento della sua scomparsa (e quindi, per intenderci, anche in riferimento agli immobili che hanno ereditato tutti i nipoti) per valutare l'eventuale lesione delle quote legittime. [/QUOTE]
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