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Testo
<blockquote data-quote="danielex" data-source="post: 517841" data-attributes="member: 60538"><p>Vorrei dare il mio contributo, facendo alcune precisazioni sulla sentenza citata.</p><p>Premetto che le parole <em>"<u><strong>pur essendo assolutamente legittimo e valido un incarico di vendere sottoscritto solo da uno o da una parte di essi"</strong></u></em> non si rinvengono nella sentenza in oggetto, ma sono evidentemente un commento del redattore dell'articolo; ciononostante sono corrette. La Corte, infatti, non si è espressa su questo punto, dando per scontata la validità di un incarico conferito da uno solo dei comproprietari.</p><p>In realtà - si legge nel provvedimento - è vero che esisteva una penale, ma solo per le ipotesi di "revoca (anzitempo) dell'incarico" o di "rinuncia a vendere alle condizioni pattuite", mentre "l'obbligo ad ottenere il consenso degli altri proprietari" atteneva alla successiva fase della conclusione del contratto.</p><p>Quindi - scrive la Corte - <em>"...la rinuncia a vendere in tanto poteva assumere rilevanza ai fini della penale <u> in quanto non fosse già sorto il diritto del mediatore alla provvigione</u> a seguito della conclusione dell'affare per l'accettazione da parte della mandante, dell'offerta di acquisto procurata dal mediatore.</em></p><p> <em></em></p><p><em>La stessa Corte di Appello da invece atto che l'offerta di acquisto era stata accettata dalla mandante (v. pag. 4 della sentenza nell'illustrare lo svolgimento del processo) e l'accettazione della proposta non è messa in discussione in causa.</em></p><p><em>Sotto questo profilo, deve ritenersi fondata la censura sviluppata dalla ricorrente ... <u>nel senso che l'Agenzia avrebbe potuto richiedere il pagamento della provvigione, ma non poteva dirsi verificata alcuna delle ipotesi in presenza delle quali era applicabile la penale</u>. La sentenza deve quindi essere cassata con rinvio ...."</em></p><p></p><p>P.S. Inoltre, vorrei con questo riallacciarmi ad una precedente discussione in cui sostenevo che la proposta accettata, se completa nei suoi elementi essenziali, è qualificabile come contratto preliminare.</p><p>Dalla sentenza in oggetto, infatti, emerge evidente che il diritto alla provvigione sorge con la conoscenza da parte dell'acquirente che la sua proposta è stata accettata, in quanto corrispettivo del vincolo giuridico creato tra le parti per mezzo del mediatore.<em></em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="danielex, post: 517841, member: 60538"] Vorrei dare il mio contributo, facendo alcune precisazioni sulla sentenza citata. Premetto che le parole [I]"[U][B]pur essendo assolutamente legittimo e valido un incarico di vendere sottoscritto solo da uno o da una parte di essi"[/B][/U][/I] non si rinvengono nella sentenza in oggetto, ma sono evidentemente un commento del redattore dell'articolo; ciononostante sono corrette. La Corte, infatti, non si è espressa su questo punto, dando per scontata la validità di un incarico conferito da uno solo dei comproprietari. In realtà - si legge nel provvedimento - è vero che esisteva una penale, ma solo per le ipotesi di "revoca (anzitempo) dell'incarico" o di "rinuncia a vendere alle condizioni pattuite", mentre "l'obbligo ad ottenere il consenso degli altri proprietari" atteneva alla successiva fase della conclusione del contratto. Quindi - scrive la Corte - [I]"...la rinuncia a vendere in tanto poteva assumere rilevanza ai fini della penale [U] in quanto non fosse già sorto il diritto del mediatore alla provvigione[/U] a seguito della conclusione dell'affare per l'accettazione da parte della mandante, dell'offerta di acquisto procurata dal mediatore. La stessa Corte di Appello da invece atto che l'offerta di acquisto era stata accettata dalla mandante (v. pag. 4 della sentenza nell'illustrare lo svolgimento del processo) e l'accettazione della proposta non è messa in discussione in causa. Sotto questo profilo, deve ritenersi fondata la censura sviluppata dalla ricorrente ... [U]nel senso che l'Agenzia avrebbe potuto richiedere il pagamento della provvigione, ma non poteva dirsi verificata alcuna delle ipotesi in presenza delle quali era applicabile la penale[/U]. La sentenza deve quindi essere cassata con rinvio ...."[/I] P.S. Inoltre, vorrei con questo riallacciarmi ad una precedente discussione in cui sostenevo che la proposta accettata, se completa nei suoi elementi essenziali, è qualificabile come contratto preliminare. Dalla sentenza in oggetto, infatti, emerge evidente che il diritto alla provvigione sorge con la conoscenza da parte dell'acquirente che la sua proposta è stata accettata, in quanto corrispettivo del vincolo giuridico creato tra le parti per mezzo del mediatore.[I] [/I] [/QUOTE]
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