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Investe il cane, il proprietario non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
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<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 602385" data-attributes="member: 14894"><p>Un automobilista investe e provoca il ferimento di un cane e il proprietario chiede il risarcimento del danno "affettivo", oltre al rimborso delle spese sostenute per curare l'animale, alla compagnia di assicurazione obbligata che non accoglie la richiesta.</p><p>La controversia è approdata ed è stata decisa dalla Cassazione, VI civile, con l'<strong>ordinanza del 23 ottobre 2018 n. 26770</strong> confermando la decisione del giudice di appello che aveva negato "<em>la risarcibilità del <strong>danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell'animale di affezione</strong> uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno </em>in re ipsa<em>, con il generico riferimento alla perdita della "qualità della vita</em>".</p><p></p><p>Per un corretto inquadramento dello stato dell'arte giurisprudenziale va ricordato che i giudici del merito si dividono tra chi non riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell’animale di affezione e l'altra tendenza possibilista, ad es. Tribunale di Pavia n. 1266/2016, che lo riconosce ritenendolo conseguente alla <em>lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta.</em></p><p><em></em></p><p><a href="mailto:studiolegaledevaleri@gmail.com">studiolegaledevaleri@gmail.com</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 602385, member: 14894"] Un automobilista investe e provoca il ferimento di un cane e il proprietario chiede il risarcimento del danno "affettivo", oltre al rimborso delle spese sostenute per curare l'animale, alla compagnia di assicurazione obbligata che non accoglie la richiesta. La controversia è approdata ed è stata decisa dalla Cassazione, VI civile, con l'[B]ordinanza del 23 ottobre 2018 n. 26770[/B] confermando la decisione del giudice di appello che aveva negato "[I]la risarcibilità del [B]danno non patrimoniale derivante dal ferimento dell'animale di affezione[/B] uniformandosi all'orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno [/I]in re ipsa[I], con il generico riferimento alla perdita della "qualità della vita[/I]". Per un corretto inquadramento dello stato dell'arte giurisprudenziale va ricordato che i giudici del merito si dividono tra chi non riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla perdita dell’animale di affezione e l'altra tendenza possibilista, ad es. Tribunale di Pavia n. 1266/2016, che lo riconosce ritenendolo conseguente alla [I]lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta. [/I] [email]studiolegaledevaleri@gmail.com[/email] [/QUOTE]
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