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Testo
<blockquote data-quote="james3" data-source="post: 639128" data-attributes="member: 13059"><p>Grazie per la cortese risposta, nel frattempo leggevo questa recente pronuncia della Cassazione Civ Sez 2 4843-2019, con la quale, unitamente alla richiesta di <em>actio interrogatoria</em>, forse si potrebbe chiedere al tribunale di dichiarare l'avvenuta tacita accettazione dell'eredità, al fine di procurarsi un titolo da trascrivere.</p><p></p><p>A mio avviso è possibile ravvisare nel comportamento del mio debitore, che le ricordo ha dichiarato in udienza per tramite del suo legale di voler utilizzare l'eredità della madre per transare con il suo creditore, esibendo, tra l'altro, la denuncia di successione, "<em><strong>un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Cass.Civ. Sez. 2 4843-2019</strong></em>", ben chiarendo ovviamente, che non si chiede di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita per effetto della denuncia di successione, la quale non ha valore in tal senso come la stessa sentenza citata afferma, ma per il comportamento inequivocabile che si evince dagli atti di cui parlavo.</p><p></p><p>Le allego integralmente al seguente messaggio la sentenza citata, con evidenziati i passaggi salienti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="james3, post: 639128, member: 13059"] Grazie per la cortese risposta, nel frattempo leggevo questa recente pronuncia della Cassazione Civ Sez 2 4843-2019, con la quale, unitamente alla richiesta di [I]actio interrogatoria[/I], forse si potrebbe chiedere al tribunale di dichiarare l'avvenuta tacita accettazione dell'eredità, al fine di procurarsi un titolo da trascrivere. A mio avviso è possibile ravvisare nel comportamento del mio debitore, che le ricordo ha dichiarato in udienza per tramite del suo legale di voler utilizzare l'eredità della madre per transare con il suo creditore, esibendo, tra l'altro, la denuncia di successione, "[I][B]un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Cass.Civ. Sez. 2 4843-2019[/B][/I]", ben chiarendo ovviamente, che non si chiede di dichiarare l'avvenuta accettazione tacita per effetto della denuncia di successione, la quale non ha valore in tal senso come la stessa sentenza citata afferma, ma per il comportamento inequivocabile che si evince dagli atti di cui parlavo. Le allego integralmente al seguente messaggio la sentenza citata, con evidenziati i passaggi salienti [/QUOTE]
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