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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 619694"><p><em>ai creditori del chiamato all’eredità è consentito <strong>impugnare la rinuncia all’eredità </strong>fatta da quest’ultimo solo a due condizioni:</em></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><em>la rinuncia deve procurare un <strong>danno ai creditori</strong>: il che si ha solo quando l’attivo ereditario è superiore al passivo. Diversamente, se le passività sono più elevate, l’accettazione dell’eredità produrrebbe solo l’effetto di un aumento dei creditori e non anche del patrimonio del debitore;</em></li> <li data-xf-list-type="ul"><em>il debitore non deve disporre di propri beni in misura sufficiente a consentire, tramite il loro pignoramento, il soddisfacimento dei creditori. In pratica, senza l’accettazione dell’eredità, questi ultimi rimarrebbero verosimilmente insoddisfatti delle proprie ragioni.</em></li> </ul><p><em>Sussistendo tali presupposti, ciascun creditore può, entro <strong>cinque anni </strong>dal momento in cui l’erede ha rinunciato all’eredità, impugnare tale atto.</em></p><p><em>Ma attenzione: l’<strong>impugnazione della rinuncia all’eredità</strong> non fa sì che il chiamato all’eredità diventi erede (rispondendo quindi di tutte le obbligazioni lasciate dal defunto); implica solo che i suoi creditori possano aggredire (o meglio, pignorare) i beni dell’eredità di cui questi sarebbe divenuto proprietario insieme agli altri eventuali parenti.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 619694"] [I]ai creditori del chiamato all’eredità è consentito [B]impugnare la rinuncia all’eredità [/B]fatta da quest’ultimo solo a due condizioni:[/I] [LIST] [*][I]la rinuncia deve procurare un [B]danno ai creditori[/B]: il che si ha solo quando l’attivo ereditario è superiore al passivo. Diversamente, se le passività sono più elevate, l’accettazione dell’eredità produrrebbe solo l’effetto di un aumento dei creditori e non anche del patrimonio del debitore;[/I] [*][I]il debitore non deve disporre di propri beni in misura sufficiente a consentire, tramite il loro pignoramento, il soddisfacimento dei creditori. In pratica, senza l’accettazione dell’eredità, questi ultimi rimarrebbero verosimilmente insoddisfatti delle proprie ragioni.[/I] [/LIST] [I]Sussistendo tali presupposti, ciascun creditore può, entro [B]cinque anni [/B]dal momento in cui l’erede ha rinunciato all’eredità, impugnare tale atto. Ma attenzione: l’[B]impugnazione della rinuncia all’eredità[/B] non fa sì che il chiamato all’eredità diventi erede (rispondendo quindi di tutte le obbligazioni lasciate dal defunto); implica solo che i suoi creditori possano aggredire (o meglio, pignorare) i beni dell’eredità di cui questi sarebbe divenuto proprietario insieme agli altri eventuali parenti.[/I] [/QUOTE]
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