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Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
IVA per lavori su prima Casa: sempre 4% ?
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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 291137" data-attributes="member: 49727"><p>La domanda a cui cerchiamo di dare risposta in questo post è la seguente: <strong>quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4% o al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia?</strong></p><p>C’è poi la <strong>questione dell’IVA ordinaria</strong> che, a partire dal 17 settembre 2011 è salita al 21% per effetto dell’entrata in vigore della legge 148/2011, che ha convertito in legge dello Stato il decreto 138/2011. Per molti lavori edilizi, infatti, non si applica l’IVA agevolata ma l’aliquota “piena” del 21%, soprattutto se materiali e beni necessari per effettuare i lavori sono acquistati direttamente dal proprietario dell’immobile nel quale sono eseguiti gli interventi di ristrutturazione.</p><p>Per capire <strong>quando applicare l’IVA al 10%</strong> (o addirittura al 4%) e <strong>quando al 21%,</strong> è necessario preliminarmente <strong>distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori</strong>: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente (per approfondire ulteriormente leggi anche <a href="http://www.ediltecnico.it/11540/IVA-al-10-per-ristrutturazioni-edilizie-quando-si-applica-e-quando/" target="_blank"><em><strong><u><span style="color: #0066cc">IVA agevolata 10% per ristrutturazioni edilizie: quando si applica e quando no</span></u></strong></em></a>).</p><p><strong>Lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, pertinenze comprese</strong>Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’<strong>IVA agevolata al 10%</strong> si applica nei seguenti casi:</p><p>- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;</p><p>- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;</p><p>- l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;</p><p>- le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.</p><p>In un caso specifico, inoltre, l’<strong>IVA agevolata è al 4%</strong>. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 291137, member: 49727"] La domanda a cui cerchiamo di dare risposta in questo post è la seguente: [B]quando è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4% o al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia?[/B] C’è poi la [B]questione dell’IVA ordinaria[/B] che, a partire dal 17 settembre 2011 è salita al 21% per effetto dell’entrata in vigore della legge 148/2011, che ha convertito in legge dello Stato il decreto 138/2011. Per molti lavori edilizi, infatti, non si applica l’IVA agevolata ma l’aliquota “piena” del 21%, soprattutto se materiali e beni necessari per effettuare i lavori sono acquistati direttamente dal proprietario dell’immobile nel quale sono eseguiti gli interventi di ristrutturazione. Per capire [B]quando applicare l’IVA al 10%[/B] (o addirittura al 4%) e [B]quando al 21%,[/B] è necessario preliminarmente [B]distinguere i due ambiti principali nei quali si eseguono i lavori[/B]: interventi eseguiti su appartamenti e immobili a prevalente destinazione abitativa (pertinenze comprese) e quelli fatti su edifici a destinazione non abitativa, a uso diverso o, comunque, nei quali la funzione residenziale non è prevalente (per approfondire ulteriormente leggi anche [URL='http://www.ediltecnico.it/11540/IVA-al-10-per-ristrutturazioni-edilizie-quando-si-applica-e-quando/'][I][B][U][COLOR=#0066cc]IVA agevolata 10% per ristrutturazioni edilizie: quando si applica e quando no[/COLOR][/U][/B][/I][/URL]). [B]Lavori eseguiti su immobili a prevalente destinazione residenziale, pertinenze comprese[/B]Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’[B]IVA agevolata al 10%[/B] si applica nei seguenti casi: - l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore; - l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore; - l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore; - le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia. In un caso specifico, inoltre, l’[B]IVA agevolata è al 4%[/B]. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli. [/QUOTE]
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