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IVA su completamento prima casa
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Testo
<blockquote data-quote="Abakab" data-source="post: 329732"><p>Per avere IVA al 4% necessario consegnare al venditore del bene:</p><p><span style="color: #ff0000">Una dichiarazione di responsabilità ed i</span><span style="color: #ff0000">l permesso a costruire.</span></p><p><span style="color: #ff0000">Il venditore può chiedere (legge 231 autocontrolli) di visionare</span><span style="color: #ff0000"> il titolo di proprietà cioè l'atto di acquisto.</span></p><p><span style="color: #000000">Inoltre deve essere:</span></p><p>1) Una abitazione con caratteristiche non di lusso <strong>e che sia prima casa;</strong></p><p>2) Durante i lavori di costruzione anche un soggetto diverso da chi ha titolo (il costruttore) ha diritto all'IVA agevolata (l'acquirente), ad esempio su tutti i lavori Extra Capitolato che commissiona direttamente l'acquirente a soggetti diversi dal costruttore;</p><p>3) IVA al 4% dopo aver rogita è riconosciuta <strong>purchè i lavori siano a completamento,</strong> come ad esempio al momento del rogito mancava la scala di collegamento tra i due piani, e come pure per i 2 Box doccia fatti installare successivamente sui 2 piatti doccia già esistenti al momento del rogito, <span style="color: #ff0000">(cosa diversa è, se si sostituisce il box doccia).</span></p><p><strong>Ma la cosa più importante e che il venditore non ha alcuna responsabilità,</strong></p><p>in base a quanto precisato il ministero delle Finanze con la risoluzione 361705 del 5/01/1979 l'operatore economico che effettua la cessione o la prestazione di servizi deve assicurarsi in concreto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'IVA ridotta.</p><p><strong>Con circolari n. 1/E del 2/03/1994 e n. 22/E del 30/03/1998 il ministero delle Finanze </strong>ha ribadito che l'applicazione delle aliquote IVA ridotta è subordinata al rilascio da parte dell'acquirente, e sotto la sua responsabilità, di una "dichiarazione" circa l'utilizzazione dei beni finiti......................</p><p>è pertanto ammesso l'acquisto ad IVA ridotta anche da parte di chi non risulta direttamente intestatario del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività).</p><p><strong>Inoltre, </strong>.................IVA ridotta al 4% deve essere applicata nel caso in cui la destinazione d'uso <strong>dei beni finiti</strong> ceduti sia relativa a lavori di <strong>"completamento"</strong> di una nuova costruzione di prima casa di abitazione non di lusso...........</p><p>La Circolare n. 14/330342 delo 17/04/1981 del ministero delle finanze,</p><p>"Puntualizza le caratteristiche dei beni finiti", vedere anche la circolare n. 25 del 3/08/1979</p><p> </p><p>Da Immobilio:</p><p><a href="http://www.immobilio.it/threads/IVA-sui-lavori-eseguiti-dopo-il-rogito-%C3%A8-sempre-al-4-come-le-varianti-eseguite-dal-costruttore.15215/page-2" target="_blank">http://www.immobilio.it/threads/IVA-sui-lavori-eseguiti-dopo-il-rogito-è-sempre-al-4-come-le-varianti-eseguite-dal-costruttore.15215/page-2</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Abakab, post: 329732"] Per avere IVA al 4% necessario consegnare al venditore del bene: [COLOR=#ff0000]Una dichiarazione di responsabilità ed i[/COLOR][COLOR=#ff0000]l permesso a costruire.[/COLOR] [COLOR=#ff0000]Il venditore può chiedere (legge 231 autocontrolli) di visionare[/COLOR][COLOR=#ff0000] il titolo di proprietà cioè l'atto di acquisto.[/COLOR] [COLOR=#000000]Inoltre deve essere:[/COLOR] 1) Una abitazione con caratteristiche non di lusso [B]e che sia prima casa;[/B] 2) Durante i lavori di costruzione anche un soggetto diverso da chi ha titolo (il costruttore) ha diritto all'IVA agevolata (l'acquirente), ad esempio su tutti i lavori Extra Capitolato che commissiona direttamente l'acquirente a soggetti diversi dal costruttore; 3) IVA al 4% dopo aver rogita è riconosciuta [B]purchè i lavori siano a completamento,[/B] come ad esempio al momento del rogito mancava la scala di collegamento tra i due piani, e come pure per i 2 Box doccia fatti installare successivamente sui 2 piatti doccia già esistenti al momento del rogito, [COLOR=#ff0000](cosa diversa è, se si sostituisce il box doccia).[/COLOR] [B]Ma la cosa più importante e che il venditore non ha alcuna responsabilità,[/B] in base a quanto precisato il ministero delle Finanze con la risoluzione 361705 del 5/01/1979 l'operatore economico che effettua la cessione o la prestazione di servizi deve assicurarsi in concreto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'IVA ridotta. [B]Con circolari n. 1/E del 2/03/1994 e n. 22/E del 30/03/1998 il ministero delle Finanze [/B]ha ribadito che l'applicazione delle aliquote IVA ridotta è subordinata al rilascio da parte dell'acquirente, e sotto la sua responsabilità, di una "dichiarazione" circa l'utilizzazione dei beni finiti...................... è pertanto ammesso l'acquisto ad IVA ridotta anche da parte di chi non risulta direttamente intestatario del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività). [B]Inoltre, [/B].................IVA ridotta al 4% deve essere applicata nel caso in cui la destinazione d'uso [B]dei beni finiti[/B] ceduti sia relativa a lavori di [B]"completamento"[/B] di una nuova costruzione di prima casa di abitazione non di lusso........... La Circolare n. 14/330342 delo 17/04/1981 del ministero delle finanze, "Puntualizza le caratteristiche dei beni finiti", vedere anche la circolare n. 25 del 3/08/1979 Da Immobilio: [url]http://www.immobilio.it/threads/IVA-sui-lavori-eseguiti-dopo-il-rogito-%C3%A8-sempre-al-4-come-le-varianti-eseguite-dal-costruttore.15215/page-2[/url] [/QUOTE]
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