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L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
L' agenzia immobiliare ė considerata responsabile della mancanza di verifiche sull'agibilità ?
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Testo
<blockquote data-quote="brizio75" data-source="post: 368618" data-attributes="member: 54969"><p>Salve a tutti,</p><p>senza nessuna polemica volevo solo un vostro parere a riguardo.</p><p>Faccio riferimento ad un post aperto qualche giorno fa sulla omissione del costruttore per la mancanza di agibilità della casa comprata 2 anni fa dichiarando invece il contrario in rogito (ovvero che era tutto regolare).</p><p>Leggendo un pò di qua e di la su internet ho trovato una sentenza che "inchioda" anche l'agenzia (regolarmente pagata da me alla stipula del contratto preliminare) per le mancate verifiche sull'agibilità della casa venduta....</p><p>vi riporto dei commenti e una parte della sentenza:</p><p></p><p>"</p><p>E’ del 2009 una sentenza di cassazione che ha chiarito tale quesito, questa sottolinea come il mediatore che non ha avuto l’accortenza di rilevare questa <strong>mancanza</strong> all’acquirente,</p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">necessaria a fini della trattativa per la determinazione del prezzo dell’immobilile, debba considerarsi tanto responsabile quanto da non dover percepire alcuna mediazione............</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">.........</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Detto ciò, mi sembra corretto quindi asserire che: se un immobile è manchevole del certificato di agibità/abitabilità, l’acquirente <strong>deve necessariamente</strong> essere messo al corrente in quanto a seconda del motivo per cui ne è privo possa comprendere quanto questa limitazione possa influire sul prezzo da proporre per l’acquisto del bene.</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Ecco perchè se l’agente immobiliare non rende edotto l’acquirente in sede di proposta d’acquisito si macchia di una incorretta rappresentazione della realtà, perdendo il diritto alla mediazione!</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><strong>ESTRATTO DELLA SENTENZA</strong>: <em>“il mediatore deve comportarsi in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell’affare non potendosi limitare a riferirle senza averne controllato la rispondenza a realtà e senza neppure effettuare tale precisazione […]</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em>- atteso che la professionalità della sua attività, prescritta dalla L. n. 39 del 1989, ha ampliato l’ambito dell’affidamento di colui che si rivolge al mediatore per concludere l’affare, e che il suo dovere di imparzialità, sussistente ogni qualvolta egli non è un agente immobiliare della sola parte venditrice, deve indurlo a riequilibrare l’asimmetria informativa dell’una parte rispetto all’altra sulla sicurezza e convenienza dell’affare <strong>(art. 1759 cod. civ., comma 1)</strong></em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em>[…] Soltanto dopo tale imprescindibile accertamento di fatto sarà possibile da parte dei giudici di merito esaminare se il rifiuto del B. di corrispondere la provvigione alla Beninvest era legittimo, avuto anche riguardo all’ottenuta abitabilità in corso di causa”</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em>“[…] è obbligo del mediatore, <strong>(art. 1759 cod. civ.)</strong> informare le parti di tutte le circostanze che influiscono sulla conclusione dell’affare e di tacere quelle che non conosce per non averle preventivamente controllate, secondo la diligenza professionale media, rapportata al suo livello di organizzazione (Cass. 4126/2001),</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em>avendo la parte diritto, per effetto dell’art. 1175 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, e L. n. 39 del 1989, artt. 2 e 3 (da coordinare sistematicamente alla ratio sottesa all’art. 1757 c.c., u.c.) ad una corretta rappresentazione della realtà,</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em><strong>l’inadempimento a detti obblighi</strong> (art. 1176 cod. civ., comma 2, e art. 1218 cod. civ.) <strong>può configurare il legittimo rifiuto (art. 1460 cod. civ.) dell’intermediato di pagargli la provvigione</strong> (Cass. 16009/2003, 19951/2008)</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"><em><strong>se a causa di tale inadempimento, e secondo il principio di buona fede, è giustificato il rifiuto a stipulare il contratto a quelle condizioni</strong> (Cass. 5107/1999, 6389/2001, 5777, 19006/2006).”</em></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'"></span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">Consigli? pareri? a questo punto stavo pensando di rivalermi anche sull'agenzia oppure perdo solo tempo?</span></p><p><span style="font-family: 'LucidaGrande'">grazie </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="brizio75, post: 368618, member: 54969"] Salve a tutti, senza nessuna polemica volevo solo un vostro parere a riguardo. Faccio riferimento ad un post aperto qualche giorno fa sulla omissione del costruttore per la mancanza di agibilità della casa comprata 2 anni fa dichiarando invece il contrario in rogito (ovvero che era tutto regolare). Leggendo un pò di qua e di la su internet ho trovato una sentenza che "inchioda" anche l'agenzia (regolarmente pagata da me alla stipula del contratto preliminare) per le mancate verifiche sull'agibilità della casa venduta.... vi riporto dei commenti e una parte della sentenza: " E’ del 2009 una sentenza di cassazione che ha chiarito tale quesito, questa sottolinea come il mediatore che non ha avuto l’accortenza di rilevare questa [B]mancanza[/B] all’acquirente, [FONT=LucidaGrande]necessaria a fini della trattativa per la determinazione del prezzo dell’immobilile, debba considerarsi tanto responsabile quanto da non dover percepire alcuna mediazione............ ......... Detto ciò, mi sembra corretto quindi asserire che: se un immobile è manchevole del certificato di agibità/abitabilità, l’acquirente [B]deve necessariamente[/B] essere messo al corrente in quanto a seconda del motivo per cui ne è privo possa comprendere quanto questa limitazione possa influire sul prezzo da proporre per l’acquisto del bene. Ecco perchè se l’agente immobiliare non rende edotto l’acquirente in sede di proposta d’acquisito si macchia di una incorretta rappresentazione della realtà, perdendo il diritto alla mediazione! [B]ESTRATTO DELLA SENTENZA[/B]: [I]“il mediatore deve comportarsi in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie rilevanti per la conclusione dell’affare non potendosi limitare a riferirle senza averne controllato la rispondenza a realtà e senza neppure effettuare tale precisazione […][/I] [I]- atteso che la professionalità della sua attività, prescritta dalla L. n. 39 del 1989, ha ampliato l’ambito dell’affidamento di colui che si rivolge al mediatore per concludere l’affare, e che il suo dovere di imparzialità, sussistente ogni qualvolta egli non è un agente immobiliare della sola parte venditrice, deve indurlo a riequilibrare l’asimmetria informativa dell’una parte rispetto all’altra sulla sicurezza e convenienza dell’affare [B](art. 1759 cod. civ., comma 1)[/B][/I] [I][…] Soltanto dopo tale imprescindibile accertamento di fatto sarà possibile da parte dei giudici di merito esaminare se il rifiuto del B. di corrispondere la provvigione alla Beninvest era legittimo, avuto anche riguardo all’ottenuta abitabilità in corso di causa”[/I] [I]“[…] è obbligo del mediatore, [B](art. 1759 cod. civ.)[/B] informare le parti di tutte le circostanze che influiscono sulla conclusione dell’affare e di tacere quelle che non conosce per non averle preventivamente controllate, secondo la diligenza professionale media, rapportata al suo livello di organizzazione (Cass. 4126/2001),[/I] [I]avendo la parte diritto, per effetto dell’art. 1175 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, e L. n. 39 del 1989, artt. 2 e 3 (da coordinare sistematicamente alla ratio sottesa all’art. 1757 c.c., u.c.) ad una corretta rappresentazione della realtà,[/I] [I][B]l’inadempimento a detti obblighi[/B] (art. 1176 cod. civ., comma 2, e art. 1218 cod. civ.) [B]può configurare il legittimo rifiuto (art. 1460 cod. civ.) dell’intermediato di pagargli la provvigione[/B] (Cass. 16009/2003, 19951/2008)[/I] [I][B]se a causa di tale inadempimento, e secondo il principio di buona fede, è giustificato il rifiuto a stipulare il contratto a quelle condizioni[/B] (Cass. 5107/1999, 6389/2001, 5777, 19006/2006).”[/I] Consigli? pareri? a questo punto stavo pensando di rivalermi anche sull'agenzia oppure perdo solo tempo? grazie [/FONT] [/QUOTE]
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