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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
L' incompatibilità per l'Agente Immobiliare
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Testo
<blockquote data-quote="Manola 62" data-source="post: 445346" data-attributes="member: 35182"><p>Art. 4</p><p>(Servizi finanziari)</p><p>1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i</p><p>servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del</p><p>credito, <em><strong>((i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di</strong></em></p><p><em><strong>mediazione creditizia))</strong></em> i servizi assicurativi e di riassicurazione,</p><p>il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione</p><p>dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di</p><p>consulenza nel settore degli investimenti.</p><p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in</p><p>particolare:</p><p>a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo</p><p>1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.</p><p>385;</p><p>b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla</p><p>sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.</p><p>58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi</p><p>accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo</p><p>Allegato.</p><p></p><p>Da quanto riportato è chiaro che l'agente immobiliare non è più vincolato da incompatibilità già dal 2011</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manola 62, post: 445346, member: 35182"] Art. 4 (Servizi finanziari) 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, [I][B]((i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia))[/B][/I] i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare: a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato. Da quanto riportato è chiaro che l'agente immobiliare non è più vincolato da incompatibilità già dal 2011 [/QUOTE]
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