Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
L' incompatibilità per l'Agente Immobiliare
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="dormiente" data-source="post: 445454" data-attributes="member: 50431"><p>Camera dei Deputati Dossier AP0002</p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Presupposti normativi</strong></span></p><p>La Relazione del Governo, oggetto di esame parlamentare, è presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1-3, del D.L. 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".</p><p>L'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede infatti un <strong>procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione. </strong>Il procedimento mira all'abrogazione delle norme che prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l'iniziativa economica o frenano l'ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario» (art. 1, comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite (art. 1, comma 1, lettera b).</p><p>Allo stesso scopo, l'art. 1, comma 2, prevede che «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica una serie d'interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica».</p><p>L'intervento di liberalizzazione è articolato in <strong>tre fasi.</strong></p><p>In via preliminare è prevista l'approvazione da parte delle <strong>Camere</strong> di una <strong>relazione del Governo</strong> che specifichi <strong>periodi ed ambiti di intervento </strong>dei futuri atti regolamentari (comma 3). In attuazione di tale previsione è stato presentato alle Camere il documento in oggetto.</p><p>Solo in seguito all'approvazione della Relazione da parte delle Camere il Governo può adottare uno o più <strong>regolamenti di delegificazione</strong> che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 3, nonché dall'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012 (sulla semplificazione):</p><p>- individuano <strong>le attività</strong> che necessitano di un <strong>preventivo atto di assenso;</strong></p><p>- elencano i <strong>requisiti</strong> per l'esercizio delle <strong>attività economiche</strong>,</p><p>- stabiliscono i <strong>termini</strong> e le <strong>modalità</strong> per l'esercizio dei <strong>poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione;</strong></p><p>- individuanole<strong> disposizioni di legge e regolamentari dello Stato </strong>che vengono<strong> abrogate </strong>a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi(comma 1):</p><p>- individuano le <strong>attività</strong> sottoposte ad <strong>autorizzazione</strong>, a <strong>SCIA</strong> con asseverazioni o senza, a mera <strong>comunicazione</strong> e quelle dl tutto <strong>libere</strong> (articolo 12, comma 4, D.L. 5/2012).</p><p>L'articolo <strong>12, comma 4 del D.L. 5/2012 semplificazioni</strong>, ha ampliato la portata del comma in esame prevedendo che con i regolamenti di cui sopra siano altresì <strong>individuate</strong> <strong>le attività sottoposte:</strong></p><p>- ad autorizzazione:</p><p>- a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni;</p><p>- a SCIA senza asseverazioni;</p><p>- a mera comunicazione;</p><p>- quelle del tutto libere.</p><p>Il Governo è tenuto al rispetto del principio di<strong> libertà di iniziativa economica</strong> sancito dall'<strong>articolo 41</strong> della <strong>Costituzione</strong> e al principio della <strong>concorrenza</strong> sancito dal <strong>Trattato UE</strong> (comma 1). Per quanto attiene ai <strong>principi e criteri direttivi</strong> cui deve uniformarsi il Governo nell'adozione dei regolamenti, la norma di delegificazione rinvia all'articolo 34 del D.L. 201/2012 che a sua volta contiene una serie di previsioni in merito alla liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante.</p><p>L'<strong>articolo 34 del D.L. 201/2011 </strong>tende a promuovere una <strong>sostanziale liberalizzazione </strong>di tutte <u><strong>le categorie di attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome</strong></u>. A tal fine elenca una serie di principi e alcune <strong>tipologie di restrizioni,</strong> eventualmente preesistenti, <strong>da considerarsi abrogate. </strong>Tra queste rientrano le norme che prevedono <strong>l'imposizione di distanze minime</strong> per l'esercizio di determinate attività e <strong>il divieto</strong>, nei confronti di alcune categorie, <strong>di commercializzazione di taluni prodotti. Tali disposizioni non si applicano</strong> alle professioni, al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ad alcuni servizi finanziari e ai servizi di comunicazione</p><p>Al riguardo si dispone che <strong>la disciplina delle attività economiche è improntata al principio</strong> di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi preventivi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.</p><p>Con l'entrata in vigore dei regolamenti è prevista l'abrogazione di:</p><p>- norme che dispongo <strong>limiti numerici</strong>, <strong>autorizzazioni</strong>, <strong>licenze</strong>, <strong>nulla osta</strong> o preventivi <strong>atti di assenso</strong> dell'amministrazione per l'avvio di <strong>un'attività economica</strong>;</p><p>Le restrizioni alle attività economiche potranno permanere solo nel caso in cui siano previste a tutela di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.</p><p>- norme recanti <strong>divieti e restrizioni alle attività economiche </strong>non adeguati alle finalità pubbliche perseguite;</p><p>- <strong>le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale</strong> che <strong>intralciano</strong> l'avvio di nuove attività economiche; <strong>condizionano l'offerta</strong> di prodotti e servizi al consumatore; <strong>alterano le condizioni di piena concorrenza</strong> fra gli operatori economici; <strong>limitano o condizionano le tutele dei consumatori</strong> nei loro confronti [comma 1, lettere a) e b)].</p><p>La terza fase della procedura di delegificazione prevede che sugli schemi di regolamenti adottati, <strong>l'Autorità' garante della concorrenza e del mercato</strong> rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.</p><p>In mancanza del parere nel termine, lo stesso s'intende rilasciato positivamente.</p><p>Il <strong>termine </strong>per l'adozione dei regolamenti di deligificazione di cui la relazione in oggetto è il presupposto, è <strong>scaduto il 31 dicembre 2012</strong>.</p><p>Sebbene si possa intendere il suddetto termine come meramente ordinatorio, non si può fare a meno di osservare che in prossimità della scadenza dello stesso è intervenuta una disposizione, contenuta nella legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 393) che ha prorogato il termine di un anno <strong>esclusivamente per le professioni turistiche</strong>.</p><p><em>Al riguardo potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine all'intenzione del Governo di considerare non decaduto il termine con riguardo alla generalità dei settori su cui dovranno intervenire i regolamenti.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dormiente, post: 445454, member: 50431"] Camera dei Deputati Dossier AP0002 [SIZE=4][B]Presupposti normativi[/B][/SIZE] La Relazione del Governo, oggetto di esame parlamentare, è presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 1, commi 1-3, del D.L. 1/2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". L'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede infatti un [B]procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione. [/B]Il procedimento mira all'abrogazione delle norme che prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l'iniziativa economica o frenano l'ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario» (art. 1, comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite (art. 1, comma 1, lettera b). Allo stesso scopo, l'art. 1, comma 2, prevede che «le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica una serie d'interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica». L'intervento di liberalizzazione è articolato in [B]tre fasi.[/B] In via preliminare è prevista l'approvazione da parte delle [B]Camere[/B] di una [B]relazione del Governo[/B] che specifichi [B]periodi ed ambiti di intervento [/B]dei futuri atti regolamentari (comma 3). In attuazione di tale previsione è stato presentato alle Camere il documento in oggetto. Solo in seguito all'approvazione della Relazione da parte delle Camere il Governo può adottare uno o più [B]regolamenti di delegificazione[/B] che, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 3, nonché dall'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012 (sulla semplificazione): - individuano [B]le attività[/B] che necessitano di un [B]preventivo atto di assenso;[/B] - elencano i [B]requisiti[/B] per l'esercizio delle [B]attività economiche[/B], - stabiliscono i [B]termini[/B] e le [B]modalità[/B] per l'esercizio dei [B]poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione;[/B] - individuanole[B] disposizioni di legge e regolamentari dello Stato [/B]che vengono[B] abrogate [/B]a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti stessi(comma 1): - individuano le [B]attività[/B] sottoposte ad [B]autorizzazione[/B], a [B]SCIA[/B] con asseverazioni o senza, a mera [B]comunicazione[/B] e quelle dl tutto [B]libere[/B] (articolo 12, comma 4, D.L. 5/2012). L'articolo [B]12, comma 4 del D.L. 5/2012 semplificazioni[/B], ha ampliato la portata del comma in esame prevedendo che con i regolamenti di cui sopra siano altresì [B]individuate[/B] [B]le attività sottoposte:[/B] - ad autorizzazione: - a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni; - a SCIA senza asseverazioni; - a mera comunicazione; - quelle del tutto libere. Il Governo è tenuto al rispetto del principio di[B] libertà di iniziativa economica[/B] sancito dall'[B]articolo 41[/B] della [B]Costituzione[/B] e al principio della [B]concorrenza[/B] sancito dal [B]Trattato UE[/B] (comma 1). Per quanto attiene ai [B]principi e criteri direttivi[/B] cui deve uniformarsi il Governo nell'adozione dei regolamenti, la norma di delegificazione rinvia all'articolo 34 del D.L. 201/2012 che a sua volta contiene una serie di previsioni in merito alla liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante. L'[B]articolo 34 del D.L. 201/2011 [/B]tende a promuovere una [B]sostanziale liberalizzazione [/B]di tutte [U][B]le categorie di attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome[/B][/U]. A tal fine elenca una serie di principi e alcune [B]tipologie di restrizioni,[/B] eventualmente preesistenti, [B]da considerarsi abrogate. [/B]Tra queste rientrano le norme che prevedono [B]l'imposizione di distanze minime[/B] per l'esercizio di determinate attività e [B]il divieto[/B], nei confronti di alcune categorie, [B]di commercializzazione di taluni prodotti. Tali disposizioni non si applicano[/B] alle professioni, al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ad alcuni servizi finanziari e ai servizi di comunicazione Al riguardo si dispone che [B]la disciplina delle attività economiche è improntata al principio[/B] di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi preventivi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Con l'entrata in vigore dei regolamenti è prevista l'abrogazione di: - norme che dispongo [B]limiti numerici[/B], [B]autorizzazioni[/B], [B]licenze[/B], [B]nulla osta[/B] o preventivi [B]atti di assenso[/B] dell'amministrazione per l'avvio di [B]un'attività economica[/B]; Le restrizioni alle attività economiche potranno permanere solo nel caso in cui siano previste a tutela di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità. - norme recanti [B]divieti e restrizioni alle attività economiche [/B]non adeguati alle finalità pubbliche perseguite; - [B]le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale[/B] che [B]intralciano[/B] l'avvio di nuove attività economiche; [B]condizionano l'offerta[/B] di prodotti e servizi al consumatore; [B]alterano le condizioni di piena concorrenza[/B] fra gli operatori economici; [B]limitano o condizionano le tutele dei consumatori[/B] nei loro confronti [comma 1, lettere a) e b)]. La terza fase della procedura di delegificazione prevede che sugli schemi di regolamenti adottati, [B]l'Autorità' garante della concorrenza e del mercato[/B] rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso s'intende rilasciato positivamente. Il [B]termine [/B]per l'adozione dei regolamenti di deligificazione di cui la relazione in oggetto è il presupposto, è [B]scaduto il 31 dicembre 2012[/B]. Sebbene si possa intendere il suddetto termine come meramente ordinatorio, non si può fare a meno di osservare che in prossimità della scadenza dello stesso è intervenuta una disposizione, contenuta nella legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 393) che ha prorogato il termine di un anno [B]esclusivamente per le professioni turistiche[/B]. [I]Al riguardo potrebbe essere opportuno un chiarimento in ordine all'intenzione del Governo di considerare non decaduto il termine con riguardo alla generalità dei settori su cui dovranno intervenire i regolamenti.[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
L' incompatibilità per l'Agente Immobiliare
Alto