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Testo
<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 371889" data-attributes="member: 52418"><p>Se intendi fare ricorso alla mediazione civile e' possibile ma non e' obbligatorio per quelle relative al riconoscimento dei crediti provvigionali.</p><p></p><p>Queste sono le materie dove e' obbligatoria:</p><p></p><p>condominio</p><p>diritti reali</p><p>divisione</p><p>successioni ereditarie</p><p>patti di famiglia</p><p>locazione</p><p>comodato</p><p>affitto di aziende</p><p>risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità</p><p>contratti assicurativi, bancari e finanziari</p><p></p><p>Estratto articolo 5 dlgs 28 2010</p><p>"<em><strong>1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a</strong></em></p><p><em><strong>una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,</strong></em></p><p><em><strong>successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,</strong></em></p><p><em><strong>affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da</strong></em></p><p><em><strong>responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo</strong></em></p><p><em><strong>della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti</strong></em></p><p><em><strong>assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito</strong></em></p><p><em><strong>dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di</strong></em></p><p><em><strong>mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di</strong></em></p><p><em><strong>conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.</strong></em></p><p><em><strong>179" </strong></em></p><p>"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 371889, member: 52418"] Se intendi fare ricorso alla mediazione civile e' possibile ma non e' obbligatorio per quelle relative al riconoscimento dei crediti provvigionali. Queste sono le materie dove e' obbligatoria: condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia locazione comodato affitto di aziende risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari Estratto articolo 5 dlgs 28 2010 "[I][B]1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" [/B][/I] " [/QUOTE]
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