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La TARI è dovuta per i posti-auto scoperti ?
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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 418093" data-attributes="member: 245"><p>Secondo me no:</p><p></p><p><em>Introdotta dalla legge di stabilità 2014, <strong>la IUC, la nuova Imposta Unica Comunale, si compone di IMU, Tasi e Tari</strong>. Quest’ultima sostituisce la <strong>Tares</strong>, <strong>il tributo comunale sui servizi indivisibili e sui rifiuti, introdotta dal decreto salva Italia</strong>. Ma chi deve pagare la Tari? Quando è escluso il pagamento? La Tari introdotta dalla legge n. 147 del 2013, in sostituzione di Tarsu e Tares, <strong>è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani</strong>. </em></p><p><em><u>Sono </u><strong><u>esclusi dal pagamento invece le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative </u>(giardini condominiali, cortili eccetera) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva</strong> (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). Ci sono inoltre delle<strong> situazioni particolari che potrebbero creare problemi nell’individuare il soggetto tenuto al pagamento</strong> della Tari. È il caso della <strong>detenzione temporanea dell’immobile o della multiproprietà.</strong> Nel caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. <strong>Nel caso di una pluralità di possessori invece questi sono tenuti in solido al pagamento</strong>, mentre <strong>in caso di multiproprietà è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile del versamento</strong> della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 418093, member: 245"] Secondo me no: [I]Introdotta dalla legge di stabilità 2014, [B]la IUC, la nuova Imposta Unica Comunale, si compone di IMU, Tasi e Tari[/B]. Quest’ultima sostituisce la [B]Tares[/B], [B]il tributo comunale sui servizi indivisibili e sui rifiuti, introdotta dal decreto salva Italia[/B]. Ma chi deve pagare la Tari? Quando è escluso il pagamento? La Tari introdotta dalla legge n. 147 del 2013, in sostituzione di Tarsu e Tares, [B]è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani[/B]. [U]Sono [/U][B][U]esclusi dal pagamento invece le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative [/U](giardini condominiali, cortili eccetera) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva[/B] (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). Ci sono inoltre delle[B] situazioni particolari che potrebbero creare problemi nell’individuare il soggetto tenuto al pagamento[/B] della Tari. È il caso della [B]detenzione temporanea dell’immobile o della multiproprietà.[/B] Nel caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. [B]Nel caso di una pluralità di possessori invece questi sono tenuti in solido al pagamento[/B], mentre [B]in caso di multiproprietà è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile del versamento[/B] della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.[/I] [/QUOTE]
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