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<blockquote data-quote="Umberto Granducato" data-source="post: 418132" data-attributes="member: 245"><p>mi sembrava chiaro, ma ci riprovo <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" />:</p><p></p><p><em>La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresentava il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del <strong>servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti </strong>sul proprio territorio.</em></p><p><em>La norma individuava, quale presupposto per l’applicazione della TARSU e della TIA, l’<strong>occupazione</strong> di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune: sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.).</em></p><p><em><u>A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il <strong>posto macchina </strong>scoperto</u> (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).</em></p><p><em>Tale regola non vale per le aree utilizzate per<strong> attività economiche</strong> (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.</em></p><p><em>La tassa e la tariffa si calcolano in base alla <strong>superficie dei locali</strong>, delle aree scoperte (cortili, giardini, ecc.), delle parti di condominio detenute in via esclusiva (caso, in sè, abbastanza raro). <u>Non sono soggette le aree pertinenziali meramente accessorie, fatta eccezione per le aree a verde.</u></em></p><p><em>La TARSU e la TIA sono sostituite, a decorrere dal 2013, dalla<strong> TARES</strong>, cioè dalla <strong>tassa rifiuti e servizi</strong>. Si tratta di un tributo con caratteristiche sostanzialmente riconducibili a quelle della TARSU, avendo come presupposto l'occupazione, il possesso, la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Umberto Granducato, post: 418132, member: 245"] mi sembrava chiaro, ma ci riprovo ;-): [I]La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresentava il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del [B]servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti [/B]sul proprio territorio. La norma individuava, quale presupposto per l’applicazione della TARSU e della TIA, l’[B]occupazione[/B] di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune: sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.). [U]A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il [B]posto macchina [/B]scoperto[/U] (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato). Tale regola non vale per le aree utilizzate per[B] attività economiche[/B] (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate. La tassa e la tariffa si calcolano in base alla [B]superficie dei locali[/B], delle aree scoperte (cortili, giardini, ecc.), delle parti di condominio detenute in via esclusiva (caso, in sè, abbastanza raro). [U]Non sono soggette le aree pertinenziali meramente accessorie, fatta eccezione per le aree a verde.[/U] La TARSU e la TIA sono sostituite, a decorrere dal 2013, dalla[B] TARES[/B], cioè dalla [B]tassa rifiuti e servizi[/B]. Si tratta di un tributo con caratteristiche sostanzialmente riconducibili a quelle della TARSU, avendo come presupposto l'occupazione, il possesso, la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.[/I] [/QUOTE]
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