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Lavoro. Le scelte del datore quando intende ridurre i dipendenti. Cass. lavoro 24755/2018
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Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 600619" data-attributes="member: 14894"><p>Nel caso di licenziamenti collettivi derivanti dalla necessità del datore di lavoro di ridurre il costo del lavoro in azienda quali dovranno essere i criteri di scelta dei dipendenti ?</p><p>Di recente il giudice di legittimità si è pronunciato nuovamente su questo tema spinoso.</p><p>Il criterio di scelta per accedere al prepensionamento quando si verifichino licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi sono assegnati, non rilevando i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.</p><p>Con la <strong>sentenza n. 24755 dell'8 ottobre 2018 la Cassazione sezione lavoro</strong> ha precisato che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge e pertanto "<em>deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto impatto sociale e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore"</em>.</p><p>La scelta di lavoratori che siano prossimi alla pensione rispetto ad altri, secondo la Cassazione, è coerente con la finalità del minor impatto sociale perché astrattamente oggettivo e in concreto verificabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 600619, member: 14894"] Nel caso di licenziamenti collettivi derivanti dalla necessità del datore di lavoro di ridurre il costo del lavoro in azienda quali dovranno essere i criteri di scelta dei dipendenti ? Di recente il giudice di legittimità si è pronunciato nuovamente su questo tema spinoso. Il criterio di scelta per accedere al prepensionamento quando si verifichino licenziamenti collettivi diretti a ridimensionare l'organico al fine di diminuire il costo del lavoro, adottato nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali, è applicabile a tutti i dipendenti dell'impresa a prescindere dal settore al quale gli stessi sono assegnati, non rilevando i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura. Con la [B]sentenza n. 24755 dell'8 ottobre 2018 la Cassazione sezione lavoro[/B] ha precisato che la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge e pertanto "[I]deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità, operando senza discriminazioni tra dipendenti, cercando di ridurre al minimo il cosiddetto impatto sociale e scegliendo, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle esigenze oggettive a fondamento della riduzione del personale, di espellere i lavoratori che, per vari motivi, anche personali, subiscono ragionevolmente un danno comparativamente minore"[/I]. La scelta di lavoratori che siano prossimi alla pensione rispetto ad altri, secondo la Cassazione, è coerente con la finalità del minor impatto sociale perché astrattamente oggettivo e in concreto verificabile. [/QUOTE]
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