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Testo
<blockquote data-quote="PyerSilvio" data-source="post: 579820" data-attributes="member: 55799"><p>Gianluca caro,</p><p></p><p>Auspico che oltre ad amarli, trovando larghe intese con gli ovini, tu sia pure d’accordo, con i dettami del Codice di procedura civile.</p><p></p><p>Atteso che gli intermediari vivono di quello.</p><p></p><p>l’<strong>art. 474 , comma 1 c.p.c.</strong> prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile.</p><p></p><p>Per<strong> certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo</strong>, per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo.</p><p></p><p>Sono titoli esecutivi giudiziali “<em>le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”</em>(comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.). Si tratta delle sentenze di condanna passate in giudicato, delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive e degli altri atti che la legge dichiara espressamente esecutivi come ad esempio i verbali di conciliazione, i <strong>Decreti ingiuntivi.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="PyerSilvio, post: 579820, member: 55799"] Gianluca caro, Auspico che oltre ad amarli, trovando larghe intese con gli ovini, tu sia pure d’accordo, con i dettami del Codice di procedura civile. Atteso che gli intermediari vivono di quello. l’[B]art. 474 , comma 1 c.p.c.[/B] prevede che l’esecuzione forzata può aver luogo solo se si è in possesso di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Per[B] certezza del diritto si deve intendere l’esistenza del titolo[/B], per liquidità che il credito sia costituito da un ammontare determinato, oppure determinabile, infine, per esigibile non deve cioè essere sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo. Sono titoli esecutivi giudiziali “[I]le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”[/I](comma 2, n.1, art. 474 c.p.c.). Si tratta delle sentenze di condanna passate in giudicato, delle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive e degli altri atti che la legge dichiara espressamente esecutivi come ad esempio i verbali di conciliazione, i [B]Decreti ingiuntivi. [/B] [/QUOTE]
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