Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Locazione ad una toilettatura per cani
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Architetto" data-source="post: 703329" data-attributes="member: 9196"><p>La situazione si riconduce all'art. 1575 del codice civile (Obbligazioni principali del locatore) che indica che l'immobile deve: </p><p>Il locatore deve:</p><p>1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;</p><p>2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;</p><p>3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.</p><p>Nel contempo bisogna capire dove insiste l'immobile, perchè se il luogo ha una (periodica) carenza di acqua potabile allora il problema potrebbe addursi alla proprietà, perchè lo stesso articolo indica che il locatore è tenuto a far godere la cosa locata in condizioni di vivibilità.</p><p>Nella fattispecie si evince che l'immobile è stato locato da ben 5 anni e pertanto sino ad ora sembrerebbe non esserci stati problemi di riserva idrica.</p><p>Pertanto si può definire che alla luce della carenza occasionale (se mai verificato problemi prima) il disagio non è qualificabile al locatore, perchè dopo lungo periodo il problema non è stato reclamato.</p><p>Infine è da chiarire se la locazione è stata ceduta in condizioni di buon uso e se l'attività richiedeva una riserva idrica maggiore, rispetto a quella presente era da far presente all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque, visto che l'adeguamento alla tipologia di attività è a carico del conduttore, qualora avesse ritenuto che la riserva era insufficiente era da mettere in accordo nel contratto di locazione, oppure effettuare l'ampliamento a carico suo (previo autorizzazione della proprietà).</p><p>Pertanto, non ravvisando la problematica a carico del locatore, sarebbe opportuno consultare un legale di fiducia a conferma di quanto sopra e per una risposta corretta al conduttore. Spero esserle stato d'aiuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Architetto, post: 703329, member: 9196"] La situazione si riconduce all'art. 1575 del codice civile (Obbligazioni principali del locatore) che indica che l'immobile deve: Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Nel contempo bisogna capire dove insiste l'immobile, perchè se il luogo ha una (periodica) carenza di acqua potabile allora il problema potrebbe addursi alla proprietà, perchè lo stesso articolo indica che il locatore è tenuto a far godere la cosa locata in condizioni di vivibilità. Nella fattispecie si evince che l'immobile è stato locato da ben 5 anni e pertanto sino ad ora sembrerebbe non esserci stati problemi di riserva idrica. Pertanto si può definire che alla luce della carenza occasionale (se mai verificato problemi prima) il disagio non è qualificabile al locatore, perchè dopo lungo periodo il problema non è stato reclamato. Infine è da chiarire se la locazione è stata ceduta in condizioni di buon uso e se l'attività richiedeva una riserva idrica maggiore, rispetto a quella presente era da far presente all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque, visto che l'adeguamento alla tipologia di attività è a carico del conduttore, qualora avesse ritenuto che la riserva era insufficiente era da mettere in accordo nel contratto di locazione, oppure effettuare l'ampliamento a carico suo (previo autorizzazione della proprietà). Pertanto, non ravvisando la problematica a carico del locatore, sarebbe opportuno consultare un legale di fiducia a conferma di quanto sopra e per una risposta corretta al conduttore. Spero esserle stato d'aiuto. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Locazione ad una toilettatura per cani
Alto