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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 85553" data-source="post: 753433"><p><strong>Mi permetto di dissentire in considerazione del fatto che alcuni Giudici tributari dissentono da tale opinione. infatti </strong>più volte hanno riconosciuto l’applicabilità della “cedolare secca” a contratti di locazione di abitazioni ad uso foresteria proprio sulla base di una attenta lettura dello stesso art. 3 del d.lgs. cit., evidenziando in particolare che <strong>la norma non prevede alcun requisito specifico in capo al conduttore per l’applicazione della “cedolare secca”. </strong>La previsione per cui la “cedolare secca” non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo “effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni” si riferisce, infatti, alle qualità soggettive che deve possedere il locatore e non anche il conduttore. In tal senso, si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 3529 del 17 aprile 2015, la quale ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 470 del 4 novembre 2014, vale a dire la legittima facoltà del proprietario dell’immobile locato (o titolare di altro diritto reale sull’immobile) di optare per il regime sostitutivo della “cedolare secca” anche laddove il conduttore sia una società che prenda in locazione l’immobile ad uso abitativo per ospitarvi i propri collaboratori o dipendenti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 85553, post: 753433"] [B]Mi permetto di dissentire in considerazione del fatto che alcuni Giudici tributari dissentono da tale opinione. infatti [/B]più volte hanno riconosciuto l’applicabilità della “cedolare secca” a contratti di locazione di abitazioni ad uso foresteria proprio sulla base di una attenta lettura dello stesso art. 3 del d.lgs. cit., evidenziando in particolare che [B]la norma non prevede alcun requisito specifico in capo al conduttore per l’applicazione della “cedolare secca”. [/B]La previsione per cui la “cedolare secca” non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo “effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni” si riferisce, infatti, alle qualità soggettive che deve possedere il locatore e non anche il conduttore. In tal senso, si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 3529 del 17 aprile 2015, la quale ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 470 del 4 novembre 2014, vale a dire la legittima facoltà del proprietario dell’immobile locato (o titolare di altro diritto reale sull’immobile) di optare per il regime sostitutivo della “cedolare secca” anche laddove il conduttore sia una società che prenda in locazione l’immobile ad uso abitativo per ospitarvi i propri collaboratori o dipendenti. [/QUOTE]
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