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Locazione e morosità, un caso emblematico
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 419030" data-attributes="member: 31598"><p>Se ho ben compreso, il termine prefissato per la consegna del contratto di fideiussione bancaria è scaduto: se è vero quanto finora affermato, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto di locazione in forza dell’art. 1457 del cod. civ. “<em>Termine essenziale per una delle parti</em>”, stante l’inadempimento del conduttore. Non potrà essere attivata la proceduta di sfratto, di cui all’art. 658 cod, proc. civile, ma il tuo parente dovrà agire con ricorso all’art. 447-bis cod. proc. civ. La durata del giudizio, in genere, non è breve e a tale giudizio seguirà l’azione esecutiva di rilascio, qualora il conduttore non rilasci spontaneamente l’immobile locato. Ovviamente era consigliabile che, già alla sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore avesse consegnato al locatore il contratto di fideiussione bancaria ovvero l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il conduttore, entro 15/20 giorni dalla stipula del contratto, non avesse provveduto a consegnare la fideiussione pattuita nonché, in occasione del rinnovo tacito del contratto, non avesse provveduto al rinnovo della fideiussione entro un termine prefissato contrattualmente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 419030, member: 31598"] Se ho ben compreso, il termine prefissato per la consegna del contratto di fideiussione bancaria è scaduto: se è vero quanto finora affermato, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto di locazione in forza dell’art. 1457 del cod. civ. “[I]Termine essenziale per una delle parti[/I]”, stante l’inadempimento del conduttore. Non potrà essere attivata la proceduta di sfratto, di cui all’art. 658 cod, proc. civile, ma il tuo parente dovrà agire con ricorso all’art. 447-bis cod. proc. civ. La durata del giudizio, in genere, non è breve e a tale giudizio seguirà l’azione esecutiva di rilascio, qualora il conduttore non rilasci spontaneamente l’immobile locato. Ovviamente era consigliabile che, già alla sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore avesse consegnato al locatore il contratto di fideiussione bancaria ovvero l’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa, a norma dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il conduttore, entro 15/20 giorni dalla stipula del contratto, non avesse provveduto a consegnare la fideiussione pattuita nonché, in occasione del rinnovo tacito del contratto, non avesse provveduto al rinnovo della fideiussione entro un termine prefissato contrattualmente. [/QUOTE]
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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazione e morosità, un caso emblematico
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