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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazione e morosità, un caso emblematico
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 419372" data-attributes="member: 31598"><p>Se il locatore intende avvalersi della clausola risolutiva espressa può rimanere inerte per un tempo limitato: la perdurante tolleranza nel ricevere l’affitto oltre il termine stabilito rende inoperante detta clausola. </p><p></p><p>L’azione di risoluzione del contratto immobiliare in questione, art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia di mero accertamento della risoluzione di diritto già maturata in conseguenza dell’inadempimento previsto come determinante per la sorte del rapporto locativo dalla clausola citata (il meccanismo risolutorio si è già perfezionato), ma, per il suo accoglimento, necessita anche della esplicita dichiarazione del contraente risolvente legittimato a valersene. </p><p></p><p>Ciò, però non è sufficiente a risolvere il contratto. La Corte di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo il quale l’azione di risoluzione contrattuale, art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, in quanto implica l’accertamento dell’inadempienza (violazione della clausola risolutiva) e, come tale, non ha l’idoneità di una efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato della relativa decisione: il locatore che intende servirsi di detta clausola in conseguenza della morosità del conduttore deve farlo comunque giudizialmente. Pertanto, fino al momento della definitività della sentenza di accertamento (i tempi processuali anche in questo caso non sono brevissimi), il rapporto contrattuale non si scioglie affatto, anzi permane e, con esso, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere quanto da lui dovuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 419372, member: 31598"] Se il locatore intende avvalersi della clausola risolutiva espressa può rimanere inerte per un tempo limitato: la perdurante tolleranza nel ricevere l’affitto oltre il termine stabilito rende inoperante detta clausola. L’azione di risoluzione del contratto immobiliare in questione, art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia di mero accertamento della risoluzione di diritto già maturata in conseguenza dell’inadempimento previsto come determinante per la sorte del rapporto locativo dalla clausola citata (il meccanismo risolutorio si è già perfezionato), ma, per il suo accoglimento, necessita anche della esplicita dichiarazione del contraente risolvente legittimato a valersene. Ciò, però non è sufficiente a risolvere il contratto. La Corte di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo il quale l’azione di risoluzione contrattuale, art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, in quanto implica l’accertamento dell’inadempienza (violazione della clausola risolutiva) e, come tale, non ha l’idoneità di una efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato della relativa decisione: il locatore che intende servirsi di detta clausola in conseguenza della morosità del conduttore deve farlo comunque giudizialmente. Pertanto, fino al momento della definitività della sentenza di accertamento (i tempi processuali anche in questo caso non sono brevissimi), il rapporto contrattuale non si scioglie affatto, anzi permane e, con esso, l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere quanto da lui dovuto. [/QUOTE]
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