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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazione e morosità, un caso emblematico
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Testo
<blockquote data-quote="eloxford" data-source="post: 419495" data-attributes="member: 54121"><p>Grazie ancora Pennylove,</p><p>da neofita del diritto, mi sembra purtroppo che le norme abbiano un discreto margine di discrezionalità; infatti la sentenza qui sotto sembra contraddire o per lo meno dettagliare meglio quanto hai riportato.</p><p></p><p><span style="font-size: 12px"><em><strong>Cass. n. 5455/1997</strong></em></span></p><p><em><span style="font-size: 12px"> L'operatività della clausola risolutiva espressa viene meno in conseguenza della rinunzia della parte interessata ad avvalersene, ma, qualora si deduca la rinunzia tacita — che è pur sempre un atto di volontà abdicativa, ancorché non manifestato espressamente, bensì mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto — l'indagine del giudice volta ad accertarne l'esistenza, implicando la risoluzione di una questio voluntatis, deve essere condotta in modo che non risulti alcun ragionevole dubbio sull'effettiva intenzione del preteso rinunziante. La tolleranza dell'avente diritto — che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione della dichiarazione di avvalersi della clausola subito dopo l'inadempimento), che in un comportamento positivo (accettazione di un adempimento parziale) — non costituisce di per sé prova di rinunzia tacita, ove non risulti determinata dalla volontà di non più avvalersi della clausola, ma da altri motivi, e il giudice, qualora accerti che non è configurabile una rinunzia tacita ma solo un comportamento tollerante, non può attribuire ad esso alcuna rilevanza giuridica ai fini della inoperatività della clausola risolutiva.</span></em></p><p><em></em></p><p>In entrambi i casi comunque, il percorso per giungere al rilascio dell'immobile, nonostante le "cautele" adottate in fase contrattuale, sembra essere piuttosto lungo e tortuoso.</p><p></p><p>A questo punto mi chiedo se per arginare comunque un eventuale danno, non convenga proporre al conduttore di sostituire la fideiussione con il canoninco deposito cauzionale di 3 mensilità, considerato che ad oggi il locatore è completamento scoperto, non avendo ricevuto la fideiussione.</p><p>Quali sarebbero le modalità per ratificare tale accordo?</p><p>Stipulare un accordo scritto e sottoscritto dalle parti che verrebbe registrato quale appendice del contratto medesimo?</p><p></p><p></p><p></p><p><em></em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="eloxford, post: 419495, member: 54121"] Grazie ancora Pennylove, da neofita del diritto, mi sembra purtroppo che le norme abbiano un discreto margine di discrezionalità; infatti la sentenza qui sotto sembra contraddire o per lo meno dettagliare meglio quanto hai riportato. [SIZE=3][I][B]Cass. n. 5455/1997[/B][/I][/SIZE] [I][SIZE=3] L'operatività della clausola risolutiva espressa viene meno in conseguenza della rinunzia della parte interessata ad avvalersene, ma, qualora si deduca la rinunzia tacita — che è pur sempre un atto di volontà abdicativa, ancorché non manifestato espressamente, bensì mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto — l'indagine del giudice volta ad accertarne l'esistenza, implicando la risoluzione di una questio voluntatis, deve essere condotta in modo che non risulti alcun ragionevole dubbio sull'effettiva intenzione del preteso rinunziante. La tolleranza dell'avente diritto — che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione della dichiarazione di avvalersi della clausola subito dopo l'inadempimento), che in un comportamento positivo (accettazione di un adempimento parziale) — non costituisce di per sé prova di rinunzia tacita, ove non risulti determinata dalla volontà di non più avvalersi della clausola, ma da altri motivi, e il giudice, qualora accerti che non è configurabile una rinunzia tacita ma solo un comportamento tollerante, non può attribuire ad esso alcuna rilevanza giuridica ai fini della inoperatività della clausola risolutiva.[/SIZE] [/I] In entrambi i casi comunque, il percorso per giungere al rilascio dell'immobile, nonostante le "cautele" adottate in fase contrattuale, sembra essere piuttosto lungo e tortuoso. A questo punto mi chiedo se per arginare comunque un eventuale danno, non convenga proporre al conduttore di sostituire la fideiussione con il canoninco deposito cauzionale di 3 mensilità, considerato che ad oggi il locatore è completamento scoperto, non avendo ricevuto la fideiussione. Quali sarebbero le modalità per ratificare tale accordo? Stipulare un accordo scritto e sottoscritto dalle parti che verrebbe registrato quale appendice del contratto medesimo? [I] [/I] [/QUOTE]
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Locazione e morosità, un caso emblematico
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