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Locazione e morosità, un caso emblematico
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 420269" data-attributes="member: 31598"><p>Mi pare di capire che tra le parti siano intercorse non solo raccomandate, ma anche e-mail. Ciò che realmente conta per legge è l’avvenuta comunicazione e non il mezzo con cui è fatta. Il mezzo conta solo per la dimostrabilità.</p><p></p><p>Se il locatore va dal giudice e gli dice che ha comunicato più volte al conduttore il ritardo nell’adempiere le sue obbligazioni contrattuali via e-mail, la comunicazione, di per sé, è valida: in questo caso viene certificato, con valore legale, però, solo l’invio del messaggio, non l’avvenuta consegna o il contenuto (in questo caso il giudice darebbe la comunicazione per non avvenuta o non dimostrabile). Solo con lo scambio tra PEC il mittente ottiene anche l’attestazione di avvenuta consegna, con valore legale equiparata all’avviso di ricevimento. In questo caso è irrilevante la mancata apertura della posta elettronica dovuta ad incuria del destinatario per considerare effettuata la notifica a mezzo PEC.</p><p></p><p>Per le notifiche effettuate da privati via lettera raccomandata AR, valgono gli artt. 1334 (Efficacia degli atti unilaterali): “<em>Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati</em>” e 1335 cod. civ. (Presunzione di conoscenza): “<em>La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia</em>”.</p><p></p><p>La comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, e non consegnata ad es. per l’assenza (voluta o vera che sia) del destinatario, si ritiene pervenuta all’indirizzo dello stesso, nel momento del rilascio dell’avviso di giacenza: è in tale momento che scatta la presunzione di conoscenza. La comunicazione inviata a mezzo raccomandata, in sostanza, si ha per conosciuta anche in caso di rifiuto o mancato ritiro della raccomandata. Se la stessa rimane in giacenza per oltre un mese senza che nessuno la ritiri, Poste Italiane riconsegna la raccomandata al mittente con data di consegna e compiuta giacenza. In questo caso il mittente non deve aprirla: in caso di contenzioso, sarà il giudice a farlo e a verificarne il contenuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 420269, member: 31598"] Mi pare di capire che tra le parti siano intercorse non solo raccomandate, ma anche e-mail. Ciò che realmente conta per legge è l’avvenuta comunicazione e non il mezzo con cui è fatta. Il mezzo conta solo per la dimostrabilità. Se il locatore va dal giudice e gli dice che ha comunicato più volte al conduttore il ritardo nell’adempiere le sue obbligazioni contrattuali via e-mail, la comunicazione, di per sé, è valida: in questo caso viene certificato, con valore legale, però, solo l’invio del messaggio, non l’avvenuta consegna o il contenuto (in questo caso il giudice darebbe la comunicazione per non avvenuta o non dimostrabile). Solo con lo scambio tra PEC il mittente ottiene anche l’attestazione di avvenuta consegna, con valore legale equiparata all’avviso di ricevimento. In questo caso è irrilevante la mancata apertura della posta elettronica dovuta ad incuria del destinatario per considerare effettuata la notifica a mezzo PEC. Per le notifiche effettuate da privati via lettera raccomandata AR, valgono gli artt. 1334 (Efficacia degli atti unilaterali): “[I]Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati[/I]” e 1335 cod. civ. (Presunzione di conoscenza): “[I]La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia[/I]”. La comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, e non consegnata ad es. per l’assenza (voluta o vera che sia) del destinatario, si ritiene pervenuta all’indirizzo dello stesso, nel momento del rilascio dell’avviso di giacenza: è in tale momento che scatta la presunzione di conoscenza. La comunicazione inviata a mezzo raccomandata, in sostanza, si ha per conosciuta anche in caso di rifiuto o mancato ritiro della raccomandata. Se la stessa rimane in giacenza per oltre un mese senza che nessuno la ritiri, Poste Italiane riconsegna la raccomandata al mittente con data di consegna e compiuta giacenza. In questo caso il mittente non deve aprirla: in caso di contenzioso, sarà il giudice a farlo e a verificarne il contenuto. [/QUOTE]
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