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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazione ex cantina condonata
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<blockquote data-quote="Locazione mono" data-source="post: 683556" data-attributes="member: 81635"><p>Buongiorno.</p><p>Sono proprietario di un piccolo locale posto al piano terra di una tipica fetta di casa del centro storico.</p><p>Questa unità immobiliare, risultava essere, in passato, una cantina "c2" trasformata da precedente proprietario in abitazione "A3" con condono edilizio 47/1985 (istanza fatta nel 1986) e la concessione in sanatoria rilasciata nel 1993.</p><p>Preciso che la superficie è di molto inferiore ai 28 mq. previsti e l'altezza risulta essere di mt. 2,50 (misure inferiori a quelli minimi previsti dal DM del 1975). </p><p>Nella concessione in sanatoria (ex capo IV della Legge 28/02/1985 n. 47):</p><p><em>"""" il Sindaco, visto l'atto di determinazione delle somme dovute a titolo di sanatoria...., visto la documentazione che attesta l'avvenuto intero versamento delle somme dovute per l'oblazione........., visti i prescritti pareri, ritenuto che nulla osti, facendo salvi eventuali interessi di terzi, si rilascia la presente concessione in sanatoria (trasformazione di cantina in abitazione (mq. 13). """"""</em></p><p>Nel rogito è stato riportato che l'immobile è stato costruito prima del 1967, che è stato oggetto di condono edilizio e che successivamente non sono stati fatti ulteriori lavori.</p><p>E' riportato anche che l'unità immobiliare è "agibile", ma che io acquirente dispenso il venditore da dover consegnare il relativo certificato.</p><p>Sto cercando di capire se posso utilizzare questo monolocale (oggetto di condono, ma carente dei requisiti igienico-sanitari previsti dal DM del 1975). </p><p>In rete ho letto pareri discordanti.</p><p>Ho letto che un immobile così, si può sia vendere che affittare, ovviamente mettendo a conoscenza prima l'acquirente o l'affittuario del non possesso di certificato di agibilità e che, soprattutto, non lo si potrà mai ottenere. </p><p>Altre affermazioni riferiscono che se il Comune si accorge che un locale con queste caratteristiche è abitato, potrebbe ordinarne lo sgombero ai sensi di una vecchia normativa del 1934 (art. 222 credo) con l'ausilio dell'Asl.</p><p> Quindi il mio quesito è:</p><p> 1) posso affittare con contratti 4+4 o 3+2 o transitori (devo dichiarare nell'atto che non ha agibilità)?</p><p> 2) posso fare "affitti brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL n. 50? In caso affermativo, quando presento la prevista comunicazione di "<em>inizio locazione di appartamenti per uso turistico</em>" al Suap del Comune (perché obbligatoria, altrimenti la Questura non rilascerebbe le credenziali per alloggiatiweb) indicando i riferimenti del condono, e riportando i mq. reali ovvero 13 mq., subirei delle conseguenze? Ovvero: </p><p>- mi verrebbe vietata la prosecuzione dell'attività con ordinanza? </p><p>- subirei anche una sanzione? </p><p>- rischierei una dichiarazione di inagibilità del locale a seguito di ispezione dei VV.UU.?</p><p></p><p>So che in base ad una sentenza della Corte Costituzionale (256/1996) il condono edilizio era da interpretare nel senso che esso non deroga ai requisiti di normative primarie, ovvero del D.M. del 1975 che prescrive dimensioni minime degli immobili.</p><p>Grazie mille in anticipo per le vostre eventuali opinioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Locazione mono, post: 683556, member: 81635"] Buongiorno. Sono proprietario di un piccolo locale posto al piano terra di una tipica fetta di casa del centro storico. Questa unità immobiliare, risultava essere, in passato, una cantina "c2" trasformata da precedente proprietario in abitazione "A3" con condono edilizio 47/1985 (istanza fatta nel 1986) e la concessione in sanatoria rilasciata nel 1993. Preciso che la superficie è di molto inferiore ai 28 mq. previsti e l'altezza risulta essere di mt. 2,50 (misure inferiori a quelli minimi previsti dal DM del 1975). Nella concessione in sanatoria (ex capo IV della Legge 28/02/1985 n. 47): [I]"""" il Sindaco, visto l'atto di determinazione delle somme dovute a titolo di sanatoria...., visto la documentazione che attesta l'avvenuto intero versamento delle somme dovute per l'oblazione........., visti i prescritti pareri, ritenuto che nulla osti, facendo salvi eventuali interessi di terzi, si rilascia la presente concessione in sanatoria (trasformazione di cantina in abitazione (mq. 13). """"""[/I] Nel rogito è stato riportato che l'immobile è stato costruito prima del 1967, che è stato oggetto di condono edilizio e che successivamente non sono stati fatti ulteriori lavori. E' riportato anche che l'unità immobiliare è "agibile", ma che io acquirente dispenso il venditore da dover consegnare il relativo certificato. Sto cercando di capire se posso utilizzare questo monolocale (oggetto di condono, ma carente dei requisiti igienico-sanitari previsti dal DM del 1975). In rete ho letto pareri discordanti. Ho letto che un immobile così, si può sia vendere che affittare, ovviamente mettendo a conoscenza prima l'acquirente o l'affittuario del non possesso di certificato di agibilità e che, soprattutto, non lo si potrà mai ottenere. Altre affermazioni riferiscono che se il Comune si accorge che un locale con queste caratteristiche è abitato, potrebbe ordinarne lo sgombero ai sensi di una vecchia normativa del 1934 (art. 222 credo) con l'ausilio dell'Asl. Quindi il mio quesito è: 1) posso affittare con contratti 4+4 o 3+2 o transitori (devo dichiarare nell'atto che non ha agibilità)? 2) posso fare "affitti brevi" ai sensi dell'art. 4 del DL n. 50? In caso affermativo, quando presento la prevista comunicazione di "[I]inizio locazione di appartamenti per uso turistico[/I]" al Suap del Comune (perché obbligatoria, altrimenti la Questura non rilascerebbe le credenziali per alloggiatiweb) indicando i riferimenti del condono, e riportando i mq. reali ovvero 13 mq., subirei delle conseguenze? Ovvero: - mi verrebbe vietata la prosecuzione dell'attività con ordinanza? - subirei anche una sanzione? - rischierei una dichiarazione di inagibilità del locale a seguito di ispezione dei VV.UU.? So che in base ad una sentenza della Corte Costituzionale (256/1996) il condono edilizio era da interpretare nel senso che esso non deroga ai requisiti di normative primarie, ovvero del D.M. del 1975 che prescrive dimensioni minime degli immobili. Grazie mille in anticipo per le vostre eventuali opinioni. [/QUOTE]
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