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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Locazioni casa vacanza: come difendersi dagli inquilini "furbetti"?
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 180456" data-attributes="member: 31598"><p>Presumo che non sia stato redatto un verbale di consegna dell'appartamento: in questo caso - come precisato al #3 - si deve presumere che l'appartamento sia stato consegnato in buono stato manutentivo. <strong>Spetta</strong>, pertanto, <strong>al conduttore segnalare subito al proprio locatore l'eventuale presenza di vizi o imperfezioni nell'immobile</strong> che gli viene consegnato e pretendere che il proprietario si impegni espressamente a intervenire per eliminarli e comunque a eseguire le opere necessarie a mantenerlo in condizioni di servire all'uso pattuito. <strong>Se l'immobile - pur in presenza di vizi - viene accettato, senza alcuna riserva, il locatore è esonerato dall'intervenire</strong> per la loro eliminazione e resta impedito al conduttore di eccepirne, successivamente, la presenza.</p><p></p><p>Il conduttore deve valutare se l'immobile offertogli in locazione sia o meno idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative e decidere, quindi, se accettarlo anche in presenza di vizi che vanno a diminuire in modo, più o meno apprezzabile, l'idoneità del bene a servire per l'uso che egli intende fare. Simili vizi, in quanto conosciuti o da lui facilmente riconoscibili e accettati al momento della consegna dell'immobile, non hanno rilevanza ai fini del rapporto contrattuale. In sostanza, quando il conduttore, in tale frangente, non abbia denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o da lui facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la riduzione del canone, la risoluzione del contratto, né il risarcimento dei danni o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. (Cass. n°25278/2009).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 180456, member: 31598"] Presumo che non sia stato redatto un verbale di consegna dell'appartamento: in questo caso - come precisato al #3 - si deve presumere che l'appartamento sia stato consegnato in buono stato manutentivo. [B]Spetta[/B], pertanto, [B]al conduttore segnalare subito al proprio locatore l'eventuale presenza di vizi o imperfezioni nell'immobile[/B] che gli viene consegnato e pretendere che il proprietario si impegni espressamente a intervenire per eliminarli e comunque a eseguire le opere necessarie a mantenerlo in condizioni di servire all'uso pattuito. [B]Se l'immobile - pur in presenza di vizi - viene accettato, senza alcuna riserva, il locatore è esonerato dall'intervenire[/B] per la loro eliminazione e resta impedito al conduttore di eccepirne, successivamente, la presenza. Il conduttore deve valutare se l'immobile offertogli in locazione sia o meno idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative e decidere, quindi, se accettarlo anche in presenza di vizi che vanno a diminuire in modo, più o meno apprezzabile, l'idoneità del bene a servire per l'uso che egli intende fare. Simili vizi, in quanto conosciuti o da lui facilmente riconoscibili e accettati al momento della consegna dell'immobile, non hanno rilevanza ai fini del rapporto contrattuale. In sostanza, quando il conduttore, in tale frangente, non abbia denunciato i difetti della cosa da lui conosciuti o da lui facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la riduzione del canone, la risoluzione del contratto, né il risarcimento dei danni o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ. (Cass. n°25278/2009). [/QUOTE]
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