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Locazioni e tardiva riconsegna: quando è dovuto il risarcimento del danno al locatore ?
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 185231" data-attributes="member: 31598"><p><img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/handshake.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":stretta_di_mano:" title="Stretta di mano :stretta_di_mano:" data-shortname=":stretta_di_mano:" /> Tale presa di posizione della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2000, n°1177) ha, di fatto, relegato la possibilità dell'ottenimento, da parte del locatore, del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ex art. 1591 cod. civ. alla residuale ipotesi in cui il conduttore abbia continuato a detenere il bene locato anche dopo la corresponsione dell'indennità di avviamento dovutagli.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Ecco, qui l'avvocato Pennylove <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/joy.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":risata:" title="Risata :risata:" data-shortname=":risata:" /> (la toga con le spalline argentate mi starebbe divinamente! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grin.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":sorrisone:" title="Sorrisone :sorrisone:" data-shortname=":sorrisone:" />) avrebbe qualcosina da eccepire <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" /> , o perlomeno rimarcherebbe che non manca, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale più elastico, secondo il quale il maggior danno può essere provato anche tramite il meccanismo delle <strong>presunzioni</strong>, purché rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il danno un mero fatto per la cui dimostrazione ogni mezzo di prova è utilizzabile: secondo questa opinione, il danno può essere liquidato ad opera del giudice, anche tramite il criterio equitativo di cui all'art. 1226 del cod. civ. (App., Firenze, 6 giugno 2006, n°1213; Cass., 1 dicembre 1994, n°10270).</p><p></p><p>Una recente sentenza della Suprema Corte, nel ribadire che il maggior danno può essere provato anche tramite le presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall'art. 2729 del cod. civ. della gravità, precisione e concordanza, ha specificato che, ai fini della prova del maggior danno nel caso di ritardo nella riconsegna della cosa locata da parte del conduttore, può essere preso come elemento rilevante, ai fini dell'effettiva lesione del patrimonio del locatore e del conseguente ammontare del danno da risarcire, una specifica e seria proposta di locazione proveniente dallo stesso conduttore, qualora quest'ultima comprenda un ammontare di canone di locazione maggiore rispetto a quello in precedenza applicato al conduttore medesimo (Cass., 3 marzo 2009, n°5051).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 185231, member: 31598"] :accordo: Tale presa di posizione della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2000, n°1177) ha, di fatto, relegato la possibilità dell'ottenimento, da parte del locatore, del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito ex art. 1591 cod. civ. alla residuale ipotesi in cui il conduttore abbia continuato a detenere il bene locato anche dopo la corresponsione dell'indennità di avviamento dovutagli. Ecco, qui l'avvocato Pennylove :lol: (la toga con le spalline argentate mi starebbe divinamente! :mrgreen:) avrebbe qualcosina da eccepire :-) ;) , o perlomeno rimarcherebbe che non manca, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale più elastico, secondo il quale il maggior danno può essere provato anche tramite il meccanismo delle [B]presunzioni[/B], purché rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il danno un mero fatto per la cui dimostrazione ogni mezzo di prova è utilizzabile: secondo questa opinione, il danno può essere liquidato ad opera del giudice, anche tramite il criterio equitativo di cui all'art. 1226 del cod. civ. (App., Firenze, 6 giugno 2006, n°1213; Cass., 1 dicembre 1994, n°10270). Una recente sentenza della Suprema Corte, nel ribadire che il maggior danno può essere provato anche tramite le presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall'art. 2729 del cod. civ. della gravità, precisione e concordanza, ha specificato che, ai fini della prova del maggior danno nel caso di ritardo nella riconsegna della cosa locata da parte del conduttore, può essere preso come elemento rilevante, ai fini dell'effettiva lesione del patrimonio del locatore e del conseguente ammontare del danno da risarcire, una specifica e seria proposta di locazione proveniente dallo stesso conduttore, qualora quest'ultima comprenda un ammontare di canone di locazione maggiore rispetto a quello in precedenza applicato al conduttore medesimo (Cass., 3 marzo 2009, n°5051). [/QUOTE]
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