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Lotterie Immobiliari anche in Italia? Risponde il Sottosegretario all'Economia
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Testo
<blockquote data-quote="il Custode" data-source="post: 12372" data-attributes="member: 2"><p>Per effettuare lotterie immobiliari in Italia occorre modificare la normativa vigente. Lo ha chiarito il sottosegretario alle finanze, Alberto Giorgetti, in risposta all'interrogazione presentata dal senatore Peterlini, in merito alla possibilità, di istituire, così come è avvenuto nella vicina Austria, le cosiddette lotterie immobiliari. Si tratta di operazioni attraverso le quali un privato mette sul mercato un numero definito di biglietti ad un prezzo stabilito dallo stesso, con un guadagno sicuramente maggiore di quello che avrebbe avuto da una regolare vendita sul mercato immobiliare. Infatti, chi acquista il biglietto vincente, con un investimento di circa 100 euro prende possesso di un immobile che può valerne tremila volte di più. Un modo, secondo Peterlini, per rinvigorire lo stagnante mercato immobiliare.</p><p></p><p>Nella sua risposta Giogetti spiega che negli ultimi tempi sono pervenute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sempre più frequentemente, richieste di informazioni e proposte di progetti concernenti lotterie immobiliari, delle quali una possibile tipologia che si esemplifica prevede il coinvolgimento delle agenzie immobiliari.</p><p></p><p>Le agenzie immobiliari aderenti all'iniziativa renderebbero disponibili in «rete» gli immobili in vendita. Per ogni immobile verrebbe «indetta una lotteria» e gli interessati troverebbero le informazioni dell'immobile «in palio» disponibili su un apposito sito internet (del «gestore» della lotteria) che, oltre a riportare i dati e le foto relative all'immobile, verrebbe utilizzato per la vendita on-line dei biglietti.</p><p></p><p>La vendita proseguirebbe per un dato periodo di tempo, in quanto la durata temporale della lotteria sarebbe predeterminata. Al termine, e prima di procedere all'estrazione, nel caso in cui una parte dei biglietti fosse invenduta, l'immobile inizialmente in palio potrebbe essere sostituito da altro (di uguale valore) per il quale è stata indetta altra lotteria con vendita di biglietti già avvenuta con identica procedura, al fine di avere comunque per gli immobili previsti, tutti, o una quota minima, di biglietti venduti.</p><p> </p><p>Le proposte avanzate non possono essere equiparate ai concorsi a premio, aggiunge Giorgetti, sia perché prive del carattere promozionale, sia perché è configurata la vendita diretta di biglietti per partecipare all'estrazione del premio, cioè l'immobile in palio; esse si configurano invece come lotterie, in quanto le modalità di cui intendono avvalersi (vendita di biglietti ed estrazione finale) sono tipiche delle lotterie ad estrazione differita.</p><p> </p><p>Tali attività non risultano autorizzabili alla luce della normativa vigente, che è modellata sulla previsione di lotterie con premi in denaro, riservate allo Stato; in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, dispone che: «le lotterie (...) sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.» Il medesimo articolo, al comma 5-bis specifica che «non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi»; né possono rientrare nelle tipologie autorizzabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 2001, n. 430.</p><p> </p><p>Nel caso in cui si intendesse ricomprendere nel comparto dei giochi pubblici le lotterie immobiliari, occorrerebbe innanzitutto prevedere una regolamentazione della materia, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa esistente nel settore delle lotterie non si presta ad una estensione alla fattispecie in esame. Tale regolamentazione non potrebbe, tra l'altro, essere limitata a beni immobili potendosi in tal caso estendere una tale possibilità a qualunque bene si volesse porre ad oggetto di una lotteria.</p><p> </p><p>La normativa dovrebbe poi specificare non soltanto le modalità per la realizzazione, ma dovrebbe indicare anche quali soggetti siano legittimati a porre in essere tali iniziative, tenuto conto che i beni non sarebbero di proprietà dello Stato ma di soggetti privati.</p><p> </p><p>Infine, si evidenzia che sarebbe necessario articolare il sistema di garanzie a tutela della fede pubblica rispetto ai beni in palio, ed inoltre le modalità per recuperare eventuali spese per l'erario.</p><p> </p><p>È il caso di sottolineare altresì il presumibile impatto e le ripercussioni che tale forma di gioco potrebbe avere sia sul mercato dei giochi, ponendosi tali nuove forme come succedanee rispetto ad altri prodotti di gioco attualmente esistenti nel portafoglio, sia sul mercato immobiliare. Infatti, la possibilità di adire tale forma inusuale di «vendita» di un immobile, con i prevedibili vantaggi economici per i proprietari, convoglierebbe un alto numero di immobili su tale canale con il rischio di una contrazione dell'offerta nei canali usuali ed una lievitazione dei prezzi immobiliari. L'ipotesi in esame richiede quindi riflessioni accurate che non si mancherà comunque di effettuare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il Custode, post: 12372, member: 2"] Per effettuare lotterie immobiliari in Italia occorre modificare la normativa vigente. Lo ha chiarito il sottosegretario alle finanze, Alberto Giorgetti, in risposta all'interrogazione presentata dal senatore Peterlini, in merito alla possibilità, di istituire, così come è avvenuto nella vicina Austria, le cosiddette lotterie immobiliari. Si tratta di operazioni attraverso le quali un privato mette sul mercato un numero definito di biglietti ad un prezzo stabilito dallo stesso, con un guadagno sicuramente maggiore di quello che avrebbe avuto da una regolare vendita sul mercato immobiliare. Infatti, chi acquista il biglietto vincente, con un investimento di circa 100 euro prende possesso di un immobile che può valerne tremila volte di più. Un modo, secondo Peterlini, per rinvigorire lo stagnante mercato immobiliare. Nella sua risposta Giogetti spiega che negli ultimi tempi sono pervenute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sempre più frequentemente, richieste di informazioni e proposte di progetti concernenti lotterie immobiliari, delle quali una possibile tipologia che si esemplifica prevede il coinvolgimento delle agenzie immobiliari. Le agenzie immobiliari aderenti all'iniziativa renderebbero disponibili in «rete» gli immobili in vendita. Per ogni immobile verrebbe «indetta una lotteria» e gli interessati troverebbero le informazioni dell'immobile «in palio» disponibili su un apposito sito internet (del «gestore» della lotteria) che, oltre a riportare i dati e le foto relative all'immobile, verrebbe utilizzato per la vendita on-line dei biglietti. La vendita proseguirebbe per un dato periodo di tempo, in quanto la durata temporale della lotteria sarebbe predeterminata. Al termine, e prima di procedere all'estrazione, nel caso in cui una parte dei biglietti fosse invenduta, l'immobile inizialmente in palio potrebbe essere sostituito da altro (di uguale valore) per il quale è stata indetta altra lotteria con vendita di biglietti già avvenuta con identica procedura, al fine di avere comunque per gli immobili previsti, tutti, o una quota minima, di biglietti venduti. Le proposte avanzate non possono essere equiparate ai concorsi a premio, aggiunge Giorgetti, sia perché prive del carattere promozionale, sia perché è configurata la vendita diretta di biglietti per partecipare all'estrazione del premio, cioè l'immobile in palio; esse si configurano invece come lotterie, in quanto le modalità di cui intendono avvalersi (vendita di biglietti ed estrazione finale) sono tipiche delle lotterie ad estrazione differita. Tali attività non risultano autorizzabili alla luce della normativa vigente, che è modellata sulla previsione di lotterie con premi in denaro, riservate allo Stato; in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, dispone che: «le lotterie (...) sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.» Il medesimo articolo, al comma 5-bis specifica che «non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi»; né possono rientrare nelle tipologie autorizzabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 2001, n. 430. Nel caso in cui si intendesse ricomprendere nel comparto dei giochi pubblici le lotterie immobiliari, occorrerebbe innanzitutto prevedere una regolamentazione della materia, atteso che, come sopra evidenziato, la normativa esistente nel settore delle lotterie non si presta ad una estensione alla fattispecie in esame. Tale regolamentazione non potrebbe, tra l'altro, essere limitata a beni immobili potendosi in tal caso estendere una tale possibilità a qualunque bene si volesse porre ad oggetto di una lotteria. La normativa dovrebbe poi specificare non soltanto le modalità per la realizzazione, ma dovrebbe indicare anche quali soggetti siano legittimati a porre in essere tali iniziative, tenuto conto che i beni non sarebbero di proprietà dello Stato ma di soggetti privati. Infine, si evidenzia che sarebbe necessario articolare il sistema di garanzie a tutela della fede pubblica rispetto ai beni in palio, ed inoltre le modalità per recuperare eventuali spese per l'erario. È il caso di sottolineare altresì il presumibile impatto e le ripercussioni che tale forma di gioco potrebbe avere sia sul mercato dei giochi, ponendosi tali nuove forme come succedanee rispetto ad altri prodotti di gioco attualmente esistenti nel portafoglio, sia sul mercato immobiliare. Infatti, la possibilità di adire tale forma inusuale di «vendita» di un immobile, con i prevedibili vantaggi economici per i proprietari, convoglierebbe un alto numero di immobili su tale canale con il rischio di una contrazione dell'offerta nei canali usuali ed una lievitazione dei prezzi immobiliari. L'ipotesi in esame richiede quindi riflessioni accurate che non si mancherà comunque di effettuare. [/QUOTE]
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