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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Ma il decreto di trasferimento ha proprio effetto purgativo??
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<blockquote data-quote="realessandro" data-source="post: 34773" data-attributes="member: 3381"><p>L'acquisto dell'immobile da parte dell'aggiudicatario non proviene dal debitore espropriato ma dall'autorità Giudiziaria ;in sostanza il trasferimento coattivo si perfeziona con un provvedimento giudiziale ossia con il decreto di trasferimento ex 586 cpc. ultimo comma- che fra l'altro dispone della cancellazione delle trascrizioni, dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, con la sola eccezione di quelle obbligazioni a carico dell’aggiudicatario ex. art 508 cpc.2.</p><p>Pare opportuno comunque una ricostruzione delle provenienze per una verifca ; infatti problema potrebbe derivare da errori involontari . Il caso capitato ad un avvocato di Milano (autore del testo sottocitato) che voleva comperare una unità immobiliare da destinare a studio è sintomatico.</p><p>L' unità immobiliare era in fatto in comunione legale dei coniugi che l’avevano destinato a loro abitazione. Il solo marito nel corso della sua attività risultò insolvente causando l' attivazione della procedura espropriativa.</p><p>Erroneamente era stato trascritto il pignoramento sull’intera quota di proprietà dell’appartamento anziché su quella corretta del 50%. L’errore venne ripetuto in sede di perizia e di provvedimento di vendita all’incanto. La moglie non eccepi' nulla (forse strumentalmente al fine di dilazionare i tempi di restituzione) così si giunse all’asta, all’aggiudicazione ed all’emissione del decreto di trasferimento, che evidentemente potrebbe venire impugnato.</p><p></p><p>La materia è complessa e non essendo avvocato Le consiglio di approfondirla </p><p>"I beni subastati e la tutela dei diritti dei soggetti in buona fede</p><p>IL conflitto tra aggiudicatari -Maurizio Sala © Milano marzo 2007"</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="realessandro, post: 34773, member: 3381"] L'acquisto dell'immobile da parte dell'aggiudicatario non proviene dal debitore espropriato ma dall'autorità Giudiziaria ;in sostanza il trasferimento coattivo si perfeziona con un provvedimento giudiziale ossia con il decreto di trasferimento ex 586 cpc. ultimo comma- che fra l'altro dispone della cancellazione delle trascrizioni, dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, con la sola eccezione di quelle obbligazioni a carico dell’aggiudicatario ex. art 508 cpc.2. Pare opportuno comunque una ricostruzione delle provenienze per una verifca ; infatti problema potrebbe derivare da errori involontari . Il caso capitato ad un avvocato di Milano (autore del testo sottocitato) che voleva comperare una unità immobiliare da destinare a studio è sintomatico. L' unità immobiliare era in fatto in comunione legale dei coniugi che l’avevano destinato a loro abitazione. Il solo marito nel corso della sua attività risultò insolvente causando l' attivazione della procedura espropriativa. Erroneamente era stato trascritto il pignoramento sull’intera quota di proprietà dell’appartamento anziché su quella corretta del 50%. L’errore venne ripetuto in sede di perizia e di provvedimento di vendita all’incanto. La moglie non eccepi' nulla (forse strumentalmente al fine di dilazionare i tempi di restituzione) così si giunse all’asta, all’aggiudicazione ed all’emissione del decreto di trasferimento, che evidentemente potrebbe venire impugnato. La materia è complessa e non essendo avvocato Le consiglio di approfondirla "I beni subastati e la tutela dei diritti dei soggetti in buona fede IL conflitto tra aggiudicatari -Maurizio Sala © Milano marzo 2007" [/QUOTE]
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Ma il decreto di trasferimento ha proprio effetto purgativo??
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