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Testo
<blockquote data-quote="AvvOrecchia" data-source="post: 502250" data-attributes="member: 65347"><p>Sicuramente la sua espositiva non è chiara.</p><p>Il contratto non prevede la dazione di un acconto ulteriore rispetto alla caparra che ora si apprende le sarebbe già stata corrisposta.</p><p>Tutto si basa sulla disponibilità manifestata dell'altra parte, non prevista dall'atto. Quindi per prima cosa dovete modificare per iscritto il contratto inserendo la clausola relativa alla dazione del secondo acconto. </p><p>Per quanto riguarda l'assegno, è più interesse dell'altro provvedere a coprirlo nei termini che non suo. </p><p>Se l'assegno non è protestato, può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva; se l'assegno risulta protestato può agire esecutivamente intimando precetto e facendo seguire l'eventuale pignoramento in caso di mancato pagamento. </p><p>Ovviamente la controparte in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero a precetto invocherà la mancanza di causa sulla dazione di quella somma danaro. </p><p>Lei infatti agirà solo in via cartolare. </p><p>Però se prima di agire in giudizio (la somma non pare però giustificare l'investimento) ottenesse la modifica contrattuale, avrebbe anche l'azione causale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="AvvOrecchia, post: 502250, member: 65347"] Sicuramente la sua espositiva non è chiara. Il contratto non prevede la dazione di un acconto ulteriore rispetto alla caparra che ora si apprende le sarebbe già stata corrisposta. Tutto si basa sulla disponibilità manifestata dell'altra parte, non prevista dall'atto. Quindi per prima cosa dovete modificare per iscritto il contratto inserendo la clausola relativa alla dazione del secondo acconto. Per quanto riguarda l'assegno, è più interesse dell'altro provvedere a coprirlo nei termini che non suo. Se l'assegno non è protestato, può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva; se l'assegno risulta protestato può agire esecutivamente intimando precetto e facendo seguire l'eventuale pignoramento in caso di mancato pagamento. Ovviamente la controparte in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ovvero a precetto invocherà la mancanza di causa sulla dazione di quella somma danaro. Lei infatti agirà solo in via cartolare. Però se prima di agire in giudizio (la somma non pare però giustificare l'investimento) ottenesse la modifica contrattuale, avrebbe anche l'azione causale. [/QUOTE]
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