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l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Mancata presentazione delle pratiche di aggiornamento entro il termine del 30 settembre
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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 346479" data-attributes="member: 49727"><p>Data di pubblicazione: 18/10/2013</p><p>Fonte CCIAA MODENA</p><p></p><p><strong>Agenti e Rappresentanti di Commercio, Agenti d'affari in mediazione, Spedizionieri e Mediatori marittimi</strong></p><p></p><p>Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine concesso dai decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 (prorogato dal decreto del 23 aprile 2013) alle imprese iscritte nei soppressi ruoli ed elenchi degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, degli spedizioniere e mediatori marittimi, per aggiornare la propria posizione al Registro Imprese e nel Rea.</p><p></p><p>Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013 (a cui si rimanda per tutti i dettagli) ha dettato indicazioni alle Camere di Commercio sulle procedure univoche da seguire per le imprese (individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 che non hanno effettuato tali aggiornamenti entro il termine previsto.</p><p></p><p>Tali imprese possono provvedere anche ora con l'applicazione delle seguenti sanzioni per il ritardo:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">10,00 Euro (più spese di procedimento e notifica) per titolare e ogni legale rappresentante di società per chi si conforma entro il 30 ottobre 2013;</li> <li data-xf-list-type="ul">51,33 Euro (più spese di procedimento e notifica) per titolare e ogni legale rappresentante di società per chi si conforma successivamente al 30 ottobre 2013.</li> </ul><p>Le pratiche di aggiornamento ritardatarie sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria nella misura prevista per un'istanza rivolta al REA ovvero 18,00 Euro per le imprese individuali e 30,00 Euro per le società.</p><p></p><p>Si precisa che le imprese che non presenteranno gli aggiornamenti, spontaneamente o su invito a conformare, saranno soggette all'inibizione alla continuazione dell'attività.</p><p></p><p>Le persone fisiche, iscritte nei soppressi ruoli degli agenti/rappresentanti e dei mediatori (che non hanno una specifica posizione al Registro Imprese per le suddette attività) dal 1 ottobre 2013 scorso, invece,<strong>non</strong> potranno più iscriversi nell'apposita sezione REA.</p><p></p><p>Tuttavia le iscrizioni negli ex-ruoli rimangono valide come requisito professionale idoneo per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante sino al 12 maggio 2017 e di mediatore sino al 12 maggio 201</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 346479, member: 49727"] Data di pubblicazione: 18/10/2013 Fonte CCIAA MODENA [B]Agenti e Rappresentanti di Commercio, Agenti d'affari in mediazione, Spedizionieri e Mediatori marittimi[/B] Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine concesso dai decreti ministeriali del 26 ottobre 2011 (prorogato dal decreto del 23 aprile 2013) alle imprese iscritte nei soppressi ruoli ed elenchi degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti d'affari in mediazione, degli spedizioniere e mediatori marittimi, per aggiornare la propria posizione al Registro Imprese e nel Rea. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3662/C del 10 ottobre 2013 (a cui si rimanda per tutti i dettagli) ha dettato indicazioni alle Camere di Commercio sulle procedure univoche da seguire per le imprese (individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 che non hanno effettuato tali aggiornamenti entro il termine previsto. Tali imprese possono provvedere anche ora con l'applicazione delle seguenti sanzioni per il ritardo: [LIST] [*]10,00 Euro (più spese di procedimento e notifica) per titolare e ogni legale rappresentante di società per chi si conforma entro il 30 ottobre 2013; [*]51,33 Euro (più spese di procedimento e notifica) per titolare e ogni legale rappresentante di società per chi si conforma successivamente al 30 ottobre 2013. [/LIST] Le pratiche di aggiornamento ritardatarie sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria nella misura prevista per un'istanza rivolta al REA ovvero 18,00 Euro per le imprese individuali e 30,00 Euro per le società. Si precisa che le imprese che non presenteranno gli aggiornamenti, spontaneamente o su invito a conformare, saranno soggette all'inibizione alla continuazione dell'attività. Le persone fisiche, iscritte nei soppressi ruoli degli agenti/rappresentanti e dei mediatori (che non hanno una specifica posizione al Registro Imprese per le suddette attività) dal 1 ottobre 2013 scorso, invece,[B]non[/B] potranno più iscriversi nell'apposita sezione REA. Tuttavia le iscrizioni negli ex-ruoli rimangono valide come requisito professionale idoneo per l'avvio dell'attività di agente e rappresentante sino al 12 maggio 2017 e di mediatore sino al 12 maggio 201 [/QUOTE]
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