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Mancato buon esito del contratto d'affitto
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Testo
<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 415980" data-attributes="member: 56079"><p>L'articolo 42 si intitola "destinazione degli immobili a particolari attività", ivi comprese quelle "assistenziali". Si tratta di una destinazione "particolare". Tanto è vero che dell'art. 27, in questi casi, si applicherebbe solo il primo comma ed in generale, del capo II, solo gli articoli 28, 32 e 41 (oltre al 27 primo comma).</p><p>Tra l'altro è interessante osservare che l'articolo 41 rimanda a disposizioni del titolo I (le locazioni abitative!)....</p><p></p><p>Detto ciò ed al di là di quello che potrei ritenere io, è evidente che il contratto sottoposto presenti delle imprecisioni tali da essere difficilmente inquadrabile se non compiendo su di esso delle modifiche tali da poterlo pienamente ricondurre ad un inequivocabile schema.</p><p></p><p>Ad esempio, se si trattasse di un contratto soggetto all'Art.42 la durata potrebbe non essere corretta, così come la destinazione dell'immobile non sarebbe potuta ricondursi all'abitazione del conduttore ma all'esercizio delle attività proprie dell'associazione.</p><p></p><p>Così pure un contratto transitorio ad uso abitativo non contenente le motivazioni di transitorietà non potrebbe dirsi tale.</p><p></p><p>Difficilmente riuscirei però a ricondurlo a quello "uso foresteria" che prevedrebbe la modifica del soggetto conduttore, essendo questi contratti ritenuti legittimi (da chi li ritiene tali!) solo se sottoscritti da società di capitale mentre, nel nostro caso, il contratto sarebbe potuto essere sottoscritto o dall'associazione o dal destinatario finale persona fisica "poco referenziata".</p><p></p><p>E' poi probabile che lo schema utilizzato dalle parti non sia quello di un contratto uso foresteria rispetto al quale clausole del tipo "<em>Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola mensilità del canone nonché’ di quant’altro dovuto, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n.392</em>.".</p><p>o ancora " <em>Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392</em>." e per finire "<em>Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali</em>", clausole di questo tipo apparirebbero prive di qualsiasi logica.</p><p></p><p>E' più probabile che sia stato utilizzato un contratto 4+4 ad uso abitativo adattandolo maldestramente alle proprie esigenze. Sia per quanto concerne la durata, sia per quanto concerne la destinazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 415980, member: 56079"] L'articolo 42 si intitola "destinazione degli immobili a particolari attività", ivi comprese quelle "assistenziali". Si tratta di una destinazione "particolare". Tanto è vero che dell'art. 27, in questi casi, si applicherebbe solo il primo comma ed in generale, del capo II, solo gli articoli 28, 32 e 41 (oltre al 27 primo comma). Tra l'altro è interessante osservare che l'articolo 41 rimanda a disposizioni del titolo I (le locazioni abitative!).... Detto ciò ed al di là di quello che potrei ritenere io, è evidente che il contratto sottoposto presenti delle imprecisioni tali da essere difficilmente inquadrabile se non compiendo su di esso delle modifiche tali da poterlo pienamente ricondurre ad un inequivocabile schema. Ad esempio, se si trattasse di un contratto soggetto all'Art.42 la durata potrebbe non essere corretta, così come la destinazione dell'immobile non sarebbe potuta ricondursi all'abitazione del conduttore ma all'esercizio delle attività proprie dell'associazione. Così pure un contratto transitorio ad uso abitativo non contenente le motivazioni di transitorietà non potrebbe dirsi tale. Difficilmente riuscirei però a ricondurlo a quello "uso foresteria" che prevedrebbe la modifica del soggetto conduttore, essendo questi contratti ritenuti legittimi (da chi li ritiene tali!) solo se sottoscritti da società di capitale mentre, nel nostro caso, il contratto sarebbe potuto essere sottoscritto o dall'associazione o dal destinatario finale persona fisica "poco referenziata". E' poi probabile che lo schema utilizzato dalle parti non sia quello di un contratto uso foresteria rispetto al quale clausole del tipo "[I]Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola mensilità del canone nonché’ di quant’altro dovuto, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n.392[/I].". o ancora " [I]Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392[/I]." e per finire "[I]Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali[/I]", clausole di questo tipo apparirebbero prive di qualsiasi logica. E' più probabile che sia stato utilizzato un contratto 4+4 ad uso abitativo adattandolo maldestramente alle proprie esigenze. Sia per quanto concerne la durata, sia per quanto concerne la destinazione. [/QUOTE]
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