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Mancato pagamento imposta: no sanzioni se la colpa è del consulente
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Testo
<blockquote data-quote="Bagudi" data-source="post: 274173" data-attributes="member: 3943"><p><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-size: 15px">Mancato pagamento imposta: no sanzioni se la colpa è del consulente</span></strong></span></p><p></p><p> </p><p></p><p><span style="color: #888888"><em><strong>Se il mancato versamento delle imposte dipende da responsabilità del consulente, il contribuente non è tenuto a pagare le sanzioni. Lo dice la legge; ma ora, sul punto, è intervenuta anche la Cassazione che, peraltro, ha avuto modo di chiarire un ulteriore e importante principio.</strong></em></span></p><p> </p><p>L’ignaro contribuente che scopre di non essere stato diligentemente assistito dal proprio consulente è completamente esonerato dal pagamento delle <strong>sanzioni</strong> quando il “mancato pagamento del tributo” sia dipeso esclusivamente dal consulente medesimo <strong>[1]</strong>.</p><p> </p><p>In particolare, vi è la sospensione della riscossione delle <strong>sanzioni </strong>relative agli omessi, ritardati o insufficienti versamenti qualora:</p><p>- la violazione dipenda dalla condotta penalmente illecita di consulenti tributari e di qualsiasi terzo, sempre che non sussista un difetto di diligenza del delegante;</p><p>- venga fornita la prova del passaggio monetario al delegato;</p><p>- sia stata presentata una denuncia;</p><p>- venga comunque versata l’imposta dovuta.</p><p> </p><p>È tuttavia necessario che il fatto illecito del consulente sia stato <strong>denunciato </strong>all’autorità giudiziaria.</p><p> </p><p>Tuttavia, il semplice presentare una denuncia non consente di per sé di evitare le sanzioni. La legge, infatti, lascerebbe intendere che la responsabilità di terzi può essere fornita solo dalla <strong>sentenza penale definitiva</strong>.</p><p>A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di merito <strong>[2]</strong>.</p><p> </p><p>Di recente, però, la Cassazione <strong>[3] </strong>ha enunciato un principio parzialmente diverso. Secondo la Corte, per evitare le sanzioni non è necessaria una sentenza penale definitiva nei confronti del consulente, ma è sufficiente che vi sia “una <strong>convincente dimostrazione del fatto </strong>che il mancato pagamento del tributo sia stato eseguito per fatto addebitabile al professionista denunciato all’autorità”.</p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><strong>In pratica</strong></span></p><p></p><p><strong>Per evitare di pagare le sanzioni (e solo le sanzioni) in caso di omesso versamento delle imposte o omessa dichiarazione per fatto addebitabile al consulente, è necessaria una denuncia nei confronti di quest’ultimo ed è altrettanto necessario che il fatto denunciato sia sufficientemente dimostrabile. Ma non è necessario che il processo contro il consulente sia stato già definito con una sentenza passata in giudicato.</strong></p><p> </p><p><strong>[1]</strong> Legge 423/1995 Art. 6.</p><p><strong>[2] </strong>Ctp Lazio, sent. n. 316/2007.</p><p><strong>[3]</strong> Cass. sent. n. 23601/2012.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bagudi, post: 274173, member: 3943"] [SIZE=5][B][SIZE=4]Mancato pagamento imposta: no sanzioni se la colpa è del consulente[/SIZE][/B][/SIZE] [COLOR=#888888][I][B]Se il mancato versamento delle imposte dipende da responsabilità del consulente, il contribuente non è tenuto a pagare le sanzioni. Lo dice la legge; ma ora, sul punto, è intervenuta anche la Cassazione che, peraltro, ha avuto modo di chiarire un ulteriore e importante principio.[/B][/I][/COLOR] L’ignaro contribuente che scopre di non essere stato diligentemente assistito dal proprio consulente è completamente esonerato dal pagamento delle [B]sanzioni[/B] quando il “mancato pagamento del tributo” sia dipeso esclusivamente dal consulente medesimo [B][1][/B]. In particolare, vi è la sospensione della riscossione delle [B]sanzioni [/B]relative agli omessi, ritardati o insufficienti versamenti qualora: - la violazione dipenda dalla condotta penalmente illecita di consulenti tributari e di qualsiasi terzo, sempre che non sussista un difetto di diligenza del delegante; - venga fornita la prova del passaggio monetario al delegato; - sia stata presentata una denuncia; - venga comunque versata l’imposta dovuta. È tuttavia necessario che il fatto illecito del consulente sia stato [B]denunciato [/B]all’autorità giudiziaria. Tuttavia, il semplice presentare una denuncia non consente di per sé di evitare le sanzioni. La legge, infatti, lascerebbe intendere che la responsabilità di terzi può essere fornita solo dalla [B]sentenza penale definitiva[/B]. A tali conclusioni è giunta anche la giurisprudenza di merito [B][2][/B]. Di recente, però, la Cassazione [B][3] [/B]ha enunciato un principio parzialmente diverso. Secondo la Corte, per evitare le sanzioni non è necessaria una sentenza penale definitiva nei confronti del consulente, ma è sufficiente che vi sia “una [B]convincente dimostrazione del fatto [/B]che il mancato pagamento del tributo sia stato eseguito per fatto addebitabile al professionista denunciato all’autorità”. [SIZE=4][B]In pratica[/B][/SIZE] [B]Per evitare di pagare le sanzioni (e solo le sanzioni) in caso di omesso versamento delle imposte o omessa dichiarazione per fatto addebitabile al consulente, è necessaria una denuncia nei confronti di quest’ultimo ed è altrettanto necessario che il fatto denunciato sia sufficientemente dimostrabile. Ma non è necessario che il processo contro il consulente sia stato già definito con una sentenza passata in giudicato.[/B] [B][1][/B] Legge 423/1995 Art. 6. [B][2] [/B]Ctp Lazio, sent. n. 316/2007. [B][3][/B] Cass. sent. n. 23601/2012. [/QUOTE]
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