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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 432598" data-attributes="member: 31598"><p>Innanzitutto, sarebbe opportuno che fosse lo stesso contribuente a recarsi presso l’ufficio che ha erogato la sanzione. Tale soggetto, se non vuole continuare ad essere sanzionato ogni anno per omesso versamento dell’imposta di registro, dovrà dimostrare all’ufficio competente che il contratto XXX non è più in essere (su quell’immobile c’è ora il nuovo contratto di locazione YYY), essendo il rapporto di locazione cessato in data XXX, chiedendo all'ufficio di acquisire la risoluzione (a suo tempo non fatta) ora per allora (il nuovo termine di tolleranza entro due anni dall’omissione (Legge di Stabilità 2015), prevede ora una sanzione del 4,29% = 1/7 del 30%), e annullando la sanzione comminata relativa all’omesso versamento dell’annualità successiva (in sostanza, chiedendo una riduzione della sanzione).</p><p></p><p>Tale procedura (se accettata) dovrà essere riliquidata dal tassatore locale. Il problema è capire se l’ufficio competente accetta il ravvedimento. Il guaio è che quell’ufficio ha già riscontrato un’irregolarità (il ravvedimento operoso scatta solo se è il contribuente a sanare spontaneamente l’irregolarità: la notifica di atti di liquidazione e di accertamento (con contestazione di sanzioni) blocca il ravvedimento operoso, così come gli atti con i quali si recuperano crediti di imposta), con conseguente pretesa tributaria piena (30%) nei confronti del contribuente.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 432598, member: 31598"] Innanzitutto, sarebbe opportuno che fosse lo stesso contribuente a recarsi presso l’ufficio che ha erogato la sanzione. Tale soggetto, se non vuole continuare ad essere sanzionato ogni anno per omesso versamento dell’imposta di registro, dovrà dimostrare all’ufficio competente che il contratto XXX non è più in essere (su quell’immobile c’è ora il nuovo contratto di locazione YYY), essendo il rapporto di locazione cessato in data XXX, chiedendo all'ufficio di acquisire la risoluzione (a suo tempo non fatta) ora per allora (il nuovo termine di tolleranza entro due anni dall’omissione (Legge di Stabilità 2015), prevede ora una sanzione del 4,29% = 1/7 del 30%), e annullando la sanzione comminata relativa all’omesso versamento dell’annualità successiva (in sostanza, chiedendo una riduzione della sanzione). Tale procedura (se accettata) dovrà essere riliquidata dal tassatore locale. Il problema è capire se l’ufficio competente accetta il ravvedimento. Il guaio è che quell’ufficio ha già riscontrato un’irregolarità (il ravvedimento operoso scatta solo se è il contribuente a sanare spontaneamente l’irregolarità: la notifica di atti di liquidazione e di accertamento (con contestazione di sanzioni) blocca il ravvedimento operoso, così come gli atti con i quali si recuperano crediti di imposta), con conseguente pretesa tributaria piena (30%) nei confronti del contribuente. [/QUOTE]
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