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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 224960" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">La risposta è affermativa. Il contratto di locazione non determina la residenza e la validità del contratto non dipende da essa. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Ciò detto, è bene sottolineare che con l’ICI, l’autonomia regolamentare permetteva ai sindaci di fare scelte più generose rispetto a quelle indicate dalla normativa di riferimento dell’IMU. Ciò potrebbe comportare che la norma dell’ICI in dibattito non sia confermata nell’ambito dell’IMU. Inoltre occorre osservare che, come affermato nella circolare 3/DF, nel paragrafo 5, “<em>il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve comunque sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non di discriminazione</em>”. Per quanto riguarda gli immobili locati, l’articolo 13, comma 9 del D.Lgs. 201/2011, prevede la possibilità per i Comuni di stabilire un’aliquota ridotta fino allo 0,4%. Ovviamente, la previsione regolamentare che dispone un’aliquota ridotta nel caso di immobile locato ad un soggetto che lo adibisce ad abitazione principale non potrà consentire l’applicazione delle ulteriori agevolazioni previste dal comma 7 dell’articolo 13 del sopracitato D.Lgs. 201/2011 per l’abitazione principale e le sue pertinenze.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 224960, member: 31598"] [FONT=Verdana]La risposta è affermativa. Il contratto di locazione non determina la residenza e la validità del contratto non dipende da essa. [/FONT] [FONT=Verdana]Ciò detto, è bene sottolineare che con l’ICI, l’autonomia regolamentare permetteva ai sindaci di fare scelte più generose rispetto a quelle indicate dalla normativa di riferimento dell’IMU. Ciò potrebbe comportare che la norma dell’ICI in dibattito non sia confermata nell’ambito dell’IMU. Inoltre occorre osservare che, come affermato nella circolare 3/DF, nel paragrafo 5, “[I]il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve comunque sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non di discriminazione[/I]”. Per quanto riguarda gli immobili locati, l’articolo 13, comma 9 del D.Lgs. 201/2011, prevede la possibilità per i Comuni di stabilire un’aliquota ridotta fino allo 0,4%. Ovviamente, la previsione regolamentare che dispone un’aliquota ridotta nel caso di immobile locato ad un soggetto che lo adibisce ad abitazione principale non potrà consentire l’applicazione delle ulteriori agevolazioni previste dal comma 7 dell’articolo 13 del sopracitato D.Lgs. 201/2011 per l’abitazione principale e le sue pertinenze.[/FONT] [/QUOTE]
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