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Modifica intestatari contratto concordato con cedolare secca
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 229642" data-attributes="member: 31598"><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Nel caso proposto sarebbe necessario esaminare il contratto per verificarne natura e, soprattutto, condizioni di recesso. Il classico contratto 3+2 (art. 2, comma 3, legge n°431/1998) prevede, in genere, per il conduttore, facoltà di recesso, per gravi motivi, con preavviso di 6 mesi; meno stretti i vincoli temporali per il contratto per studenti (art 5, comma 2, legge n°431/1998): per gravi motivi, l’inquilino può lasciare l’appartamento con preavviso di soli 3 mesi. Pertanto, si veda se e come il contratto in questione regolamenti in proposito.</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Di norma la pluralità dei conduttori, con la stipula del contratto, assume un obbligo unitario nei confronti del locatore, un obbligo solidale che rende impossibili azioni individuali come, ad esempio, il recesso, salvo che ciò non sia espressamente previsto dal contratto (per esempio quello per studenti). </span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Nel contratto 3+2, il recesso di un co-conduttore vale per l’insieme dei conduttori. Tuttavia, se c’è l’accordo tra le parti (se il locatore e l’inquilino che resta non hanno nulla da eccepire al fatto che un co-conduttore voglia andarsene), nulla impedisce il recesso anche di uno solo dei co-conduttori (recesso parziale). E’ evidente che in un caso del genere, gli obblighi dell’inquilino che esce dovranno essere integralmente assunti dall’inquilino che resta, ad esempio il pagamento dell’intera quota di canone o la ricostituzione del deposito cauzionale (sarà il conduttore che rimane o il nuovo i gruppo di inquilini che si viene a formare a doverti restituire la tua quota di cauzione) e da un eventuale subentrante (subentro parziale). </span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Non è indispensabile un termine di preavviso (che è un obbligo verso il solo locatore) nei confronti del conduttore che rimane, ma educazione e correttezza imporrebbero un congruo lasso di tempo perché quest’ultimo possa eventualmente reperire un idoneo subentrante (sempre che non sia tu stesso a farti carico di tale incombenza).</span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Ti ricordo che tutti questi passaggi, cioè il recesso parziale, così come l’eventuale subentro parziale, dovranno essere resi con atto scritto - che attesti il trasferimento degli obblighi di chi se ne va in capo a chi resta - accettato da tutte le parti in causa (locatore, inquilino uscente, inquilino rimanente, eventuale inquilino subentrante), in quanto tale atto serve, a tutti gli effetti, come reciproca liberatoria, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile, ed eventualmente registrato. </span></span></p><p> </p><p><span style="color: #212121"><span style="font-family: 'Verdana'">Se il locatore ha scelto la tassazione con modalità “cedolare secca”, risulterebbe più conveniente risolvere il contratto di locazione e stipularne uno nuovo con il conduttore che rimane e l’eventuale subentrante (tutti questi atti sono, infatti, a costo zero); diversamente è necessario formalizzare la cessione (unico adempimento – in regime di cedolare - soggetto a tassazione) presentando all’Ag. delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione, copia del modello F23 (cod. trib. 110T; 67 euro) e l’apposito modello 69 (salvo delega, se il contratto è in cedolare, basta compilare solo i primi due fogli del modello citato). </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 229642, member: 31598"] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Nel caso proposto sarebbe necessario esaminare il contratto per verificarne natura e, soprattutto, condizioni di recesso. Il classico contratto 3+2 (art. 2, comma 3, legge n°431/1998) prevede, in genere, per il conduttore, facoltà di recesso, per gravi motivi, con preavviso di 6 mesi; meno stretti i vincoli temporali per il contratto per studenti (art 5, comma 2, legge n°431/1998): per gravi motivi, l’inquilino può lasciare l’appartamento con preavviso di soli 3 mesi. Pertanto, si veda se e come il contratto in questione regolamenti in proposito.[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Di norma la pluralità dei conduttori, con la stipula del contratto, assume un obbligo unitario nei confronti del locatore, un obbligo solidale che rende impossibili azioni individuali come, ad esempio, il recesso, salvo che ciò non sia espressamente previsto dal contratto (per esempio quello per studenti). [/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Nel contratto 3+2, il recesso di un co-conduttore vale per l’insieme dei conduttori. Tuttavia, se c’è l’accordo tra le parti (se il locatore e l’inquilino che resta non hanno nulla da eccepire al fatto che un co-conduttore voglia andarsene), nulla impedisce il recesso anche di uno solo dei co-conduttori (recesso parziale). E’ evidente che in un caso del genere, gli obblighi dell’inquilino che esce dovranno essere integralmente assunti dall’inquilino che resta, ad esempio il pagamento dell’intera quota di canone o la ricostituzione del deposito cauzionale (sarà il conduttore che rimane o il nuovo i gruppo di inquilini che si viene a formare a doverti restituire la tua quota di cauzione) e da un eventuale subentrante (subentro parziale). [/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Non è indispensabile un termine di preavviso (che è un obbligo verso il solo locatore) nei confronti del conduttore che rimane, ma educazione e correttezza imporrebbero un congruo lasso di tempo perché quest’ultimo possa eventualmente reperire un idoneo subentrante (sempre che non sia tu stesso a farti carico di tale incombenza).[/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Ti ricordo che tutti questi passaggi, cioè il recesso parziale, così come l’eventuale subentro parziale, dovranno essere resi con atto scritto - che attesti il trasferimento degli obblighi di chi se ne va in capo a chi resta - accettato da tutte le parti in causa (locatore, inquilino uscente, inquilino rimanente, eventuale inquilino subentrante), in quanto tale atto serve, a tutti gli effetti, come reciproca liberatoria, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile, ed eventualmente registrato. [/FONT][/COLOR] [COLOR=#212121][FONT=Verdana]Se il locatore ha scelto la tassazione con modalità “cedolare secca”, risulterebbe più conveniente risolvere il contratto di locazione e stipularne uno nuovo con il conduttore che rimane e l’eventuale subentrante (tutti questi atti sono, infatti, a costo zero); diversamente è necessario formalizzare la cessione (unico adempimento – in regime di cedolare - soggetto a tassazione) presentando all’Ag. delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione, copia del modello F23 (cod. trib. 110T; 67 euro) e l’apposito modello 69 (salvo delega, se il contratto è in cedolare, basta compilare solo i primi due fogli del modello citato). [/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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