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<blockquote data-quote="Bruno2301" data-source="post: 595186" data-attributes="member: 71493"><p>Io questo sapevo, ma non che fosse facoltativo, ma un obbligo come sotto specificato..... C'è una nuova normativa in vigore?</p><p>Grazie...</p><p></p><p>Con il deposito degli stampati si celebra un obbligo previsto dalla normativa citata del 1989 e del 2011 ma anche dal DPR del 1995 per il quale gli strumenti cartacei utilizzati dai professionisti o dalle aziende commerciali devono essere <em>archiviati</em> nell’archivio degli atti e dei documenti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e <em>disponibili</em> a chiunque ne voglia ottenere una copia, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre nel caso specifico delle immobiliari, il Modulo deve essere uniformato alla <em>buona fede contrattuale</em> e non contenere clausole capestro o abusive a danno dei consumatori.</p><p>DECRETO 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività’ di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00298) (GU n. 10 del 13-1-2012 )</p><p></p><p><strong>(Estratto dal Decreto)</strong></p><p></p><p></p><p><strong>Art. 6 – Deposito dei moduli e formulari </strong></p><p></p><p>1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’art. 5, comma 4 della legge, utilizzati nell’esercizio dell’attività’, e’ effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione «Formulari»</p><p></p><p>del modello «Mediatori». La compilazione di tale sezione e’ contestuale a quella della sezione «Scia», nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività’. Negli altri casi, la compilazione della sezione «Formulari» e’ effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e la possibilità per chiunque di ottenerne copia ai sensi dell’art. 24, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Rea e il codice fiscale dell’impresa. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista.</p><p></p><p>2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bruno2301, post: 595186, member: 71493"] Io questo sapevo, ma non che fosse facoltativo, ma un obbligo come sotto specificato..... C'è una nuova normativa in vigore? Grazie... Con il deposito degli stampati si celebra un obbligo previsto dalla normativa citata del 1989 e del 2011 ma anche dal DPR del 1995 per il quale gli strumenti cartacei utilizzati dai professionisti o dalle aziende commerciali devono essere [I]archiviati[/I] nell’archivio degli atti e dei documenti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e [I]disponibili[/I] a chiunque ne voglia ottenere una copia, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre nel caso specifico delle immobiliari, il Modulo deve essere uniformato alla [I]buona fede contrattuale[/I] e non contenere clausole capestro o abusive a danno dei consumatori. DECRETO 26 ottobre 2011 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l’attività’ di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00298) (GU n. 10 del 13-1-2012 ) [B](Estratto dal Decreto)[/B] [B]Art. 6 – Deposito dei moduli e formulari [/B] 1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all’art. 5, comma 4 della legge, utilizzati nell’esercizio dell’attività’, e’ effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione «Formulari» del modello «Mediatori». La compilazione di tale sezione e’ contestuale a quella della sezione «Scia», nel caso in cui il deposito sia contestuale all’avvio dell’attività’. Negli altri casi, la compilazione della sezione «Formulari» e’ effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l’archiviazione dei moduli e formulari nell’archivio degli atti e dei documenti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e la possibilità per chiunque di ottenerne copia ai sensi dell’art. 24, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Rea e il codice fiscale dell’impresa. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista. 2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto. [/QUOTE]
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