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Testo
<blockquote data-quote="m.barelli" data-source="post: 181368" data-attributes="member: 9363"><p>Trattandosi di un’Ordinanza comunale, come giustamente dice il Geom. Spalti l’unico l’interlocutore, direttamente od indirettamente, è il Comune.</p><p>In generale le Ordinanze comunali, prendendo le mosse da un quadro normativo già esistente, entrano nel dettaglio della regolamentazione operativa locale di esso, eventualmente inasprendo od alleggerendo qualche aspetto, ma, credo, senza entrare in conflitto frontale con il quadro anzidetto. Nel caso quindi possano esserti di utilità nel contraddittorio con l’Ente, ti segnalo alcuni riferimenti che mi vengono in mente al momento.</p><p>- art. 879 ultimo capoverso Codice civile “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che le riguardano”</p><p>- artt. 16 “Fascia di rispetto”, art. 30 “Fabbricati, muri ed opere di sostegno” e 31 “Manutenzione delle ripe” del Codice della Strada D.L.vo 285/92 e s.m.e i. </p><p>- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale forniscono indicazioni sulle distanze delle costruzione delle strade della tua zona urbanistica ed eventualmente indicazioni anche in occasione di adeguamenti di esse</p><p>- come regolamentazione, può fare la differenza se il lavoro che intraprendi è di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione od altro </p><p>- ancora come regolamentazione, può fare differenza se la tua proprietà ricade entro o fuori la perimetrazione del centro abitato</p><p>- eventuali conformazioni, non favorevoli per la circolazione e non facilmente rimovibili, potrebbero essere considerate tecnicamente accettabili a fronte di opportuni apprestamenti come segnaletica, dissuasori di velocità, protezione dei marciapiedi etc.</p><p>Facci sapere come è andata</p><p>Un saluto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="m.barelli, post: 181368, member: 9363"] Trattandosi di un’Ordinanza comunale, come giustamente dice il Geom. Spalti l’unico l’interlocutore, direttamente od indirettamente, è il Comune. In generale le Ordinanze comunali, prendendo le mosse da un quadro normativo già esistente, entrano nel dettaglio della regolamentazione operativa locale di esso, eventualmente inasprendo od alleggerendo qualche aspetto, ma, credo, senza entrare in conflitto frontale con il quadro anzidetto. Nel caso quindi possano esserti di utilità nel contraddittorio con l’Ente, ti segnalo alcuni riferimenti che mi vengono in mente al momento. - art. 879 ultimo capoverso Codice civile “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi ed i regolamenti che le riguardano” - artt. 16 “Fascia di rispetto”, art. 30 “Fabbricati, muri ed opere di sostegno” e 31 “Manutenzione delle ripe” del Codice della Strada D.L.vo 285/92 e s.m.e i. - le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale forniscono indicazioni sulle distanze delle costruzione delle strade della tua zona urbanistica ed eventualmente indicazioni anche in occasione di adeguamenti di esse - come regolamentazione, può fare la differenza se il lavoro che intraprendi è di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione od altro - ancora come regolamentazione, può fare differenza se la tua proprietà ricade entro o fuori la perimetrazione del centro abitato - eventuali conformazioni, non favorevoli per la circolazione e non facilmente rimovibili, potrebbero essere considerate tecnicamente accettabili a fronte di opportuni apprestamenti come segnaletica, dissuasori di velocità, protezione dei marciapiedi etc. Facci sapere come è andata Un saluto [/QUOTE]
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