Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Mutui Ipoteche Segnalazioni Crif Banche e Finanza
Mutuo non pagato, cosa posso fare?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 288220" data-attributes="member: 49727"><p>Buonasera si leggo questo di Wikipedia e si chiarisce alcuni dubbi.</p><p>Inadempimento del mutuatario <span style="font-size: 10px">[<a href="http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit&section=17" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">modifica</span></u></a>]</span></p><p>A seconda delle condizioni contenute nel contratto di mutuo, nel caso di mancato o ritardato pagamento di un dato numero di rate, la banca è autorizzata a richiedere al cliente la restituzione dell'intero debito residuo (con relativi interessi), da effettuarsi entro un termine stabilito in atto; in caso di inadempienza, ha in genere titolo ad agire per la riscossione del debito, procedendo al <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Pignoramento" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">pignoramento</span></u></a> ed alla vendita all'asta del bene eventualmente ipotecato.</p><p>Se l'asta è al maggior offerente, il ricavato dalla vendita serve a rimborsare la lista di creditori chirografari e non. L'eventuale somma residuale eccedente i debiti (con interessi) viene restituita al debitore, in proporzione alla nuda proprietà e all'usufrutto dell'immobile.</p><p>Le rate precedentemente pagate vengono trattenute dalla banca e vanno ad integrare il ricavato dell'asta per ricostituire il capitale prestato.</p><p><span style="font-size: 15px"><strong>Fallimento del creditore <span style="font-size: 10px">[<a href="http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit&section=18" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">modifica</span></u></a>]</span></strong></span></p><p></p><p>A garanzia dei mutuatari, il mutuo è contrattualizzato con atto notarile pubblico, che quindi non è più modificabile né dal soggetto erogante né da terzi che subentrano nella titolarità del mutuo, salvo accordo scritto di entrambe le parti.</p><p>Pertanto, il fallimento del creditore e la cessione a terzi del credito sono trasparenti per il mutuatario, che avrà lo stesso piano di ammortamento, fornendo le stesse garanzie di partenza.</p><p>Nel peggiore dei casi, una banca non può fallire e finisce in liquidazione coatta amministrativa. Le società finanziarie, invece, come normali imprese, sono ammesse all'istituto del fallimento.</p><p>I soggetti terzi, che hanno diritti verso il mutuante, possono rivalersi verso i crediti vantati nei confronti, ma non possono cambiare la modalità di rimborso, o aggredire le ipoteche di 1º grado. Se il mutuatario paga regolarmente e il titolare del mutuo fallisce, i suoi creditori non possono pignorare i beni dati in garanzia con ipoteca di 1º grado, né esigere l'intero debito residuo o accelerarne il rimborso.</p><p><span style="font-size: 15px"><strong>L'anticipata estinzione <span style="font-size: 10px">[<a href="http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit&section=19" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">modifica</span></u></a>]</span></strong></span></p><p></p><p>Anche se potrebbe apparire in un certo senso illogico, ed anche se la materia è discussa, la richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario è considerata <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Inadempimento" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">inadempimento</span></u></a>, poiché dalla cessazione del rapporto dipende un mancato titolo del mutuante a richiedere <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Interesse" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">interessi</span></u></a> per la residua parte di tempo di durata del mutuo originariamente prevista: per comprendere meglio questo meccanismo, potrebbe essere utile un esempio. Se, si ponga, in un mutuo originariamente previsto per una durata di 10 anni, il mutuatario richiede di saldare il suo debito dopo (diciamo) 7 anni, egli dovrà corrispondere al mutuante l'intero capitale residuo e gli interessi già venuti a maturazione; il contratto, però, stabiliva che il mutuante dovesse continuare a percepire interessi sul denaro prestato per altri tre anni.</p><p>Il mutuatario perciò (nell'ottica del contratto) non consente al mutuante di percepire gli interessi sul previsto impiego del capitale per gli anni restanti; in questo consisterebbe l'inadempimento, poiché egli si era obbligato a pagare il prestito ottenuto con un prezzo (interessi) stabilito in base alla durata del rapporto e per questo numericamente assommante ad un dato importo.</p><p>L'argomento, spinoso quanto pochi in materia, è in pratica interpretato come azione che <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Danno" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">danneggia</span></u></a> il mutuante in termini di <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Lucro_cessante" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">lucro cessante</span></u></a>; è fonte di dibattuta dialettica l'obiezione che il mutuante, tipicamente una banca, nel momento in cui delibera la concessione del mutuo, a sua volta si garantisce la provvista di denaro necessaria per l'operazione calcolandola con riferimento alla durata prevista e dunque prevedendo costi ed accantonamenti (oltre che suoi propri ammortamenti) in funzione di tale operazione, come dimostrerebbe la dettagliata previsione di un <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Piano_di_ammortamento" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">piano di ammortamento</span></u></a>.</p><p>A tale obiezione si ribatte che, soprattutto nel caso decisamente prevalente che la concessione di mutui sia oggetto proprio dell'attività d'impresa del mutuante, l'anticipata estinzione debba considerarsi a tutto titolo elemento del rischio di impresa, e dunque materia che non dovrebbe poter riguardare (e riverberarsi su) un mutuatario che intenda per <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Etica" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">etica</span></u></a> (per certi aspetti socialmente considerati lodevoli) o per <a href="http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Vantaggio_(diritto)&action=edit&redlink=1" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">vantaggio</span></u></a> risolvere al più presto una situazione debitoria; che di questo rischio d'impresa il mutuante sia ben al corrente sin dal principio, tanto da non potersi conferire all'estinzione anticipata carattere di eccezionalità, ma che anzi questa sia considerata uno dei possibili esiti del rapporto, sarebbe dimostrato dalla ordinaria presenza di apposite previsioni contrattuali sullo sconto.</p><p>A bilanciamento di tale imprevista variazione, in guisa di <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Penale" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">penale</span></u></a>, il mutuatario è infatti tenuto a corrispondere al mutuante un importo detto "<a href="http://www.immobilio.it/wiki/Sconto" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">sconto</span></u></a>", già previsto nel contratto di mutuo ed in genere riferito ad una <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Percentuale" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">percentuale</span></u></a> (in media dallo zero al 4%) sull'ammontare degli interessi previsti per il periodo compreso fra l'anticipata estinzione e l'originariamente prevista scadenza del mutuo. In genere i mutui a tasso variabile prevedono una commissione molto più bassa di quelli a tasso fisso. La causa di questa differenza è legata al tipo di provvista che deve fare la banca.</p><p><span style="font-size: 12px"><strong>Il secondo decreto Bersani <span style="font-size: 10px">[<a href="http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit&section=20" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">modifica</span></u></a>]</span></strong></span></p><p></p><p>Il <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Decreto_Bersani_(2007)" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">secondo decreto Bersani</span></u></a> ha vietato l'applicazione di penali o oneri di alcun tipo per anticipata estinzione parziale o totale dei mutui. I clienti possono scegliere di vendere l'immobile ipotecato ed estinguere il mutuo, pagando il debito residuo.</p><p>Il mutuatario può decidere per l'estinzione parziale. Senza alcun onere o penale, può decidere di versare una somma, eccedente la normale rata annua, in conto capitale: questa parziale estinzione va a ridurre il debito residuo, e la banca è tenuta a ricalcolare la rata di conseguenza, in base allo stesso schema di pagamento (interesse al tasso capitale pattuito alla stipula del mutuo, durata, rata, tipologia di tasso). Quindi l'anticipata estinzione va a ridurre l'importo della rata, a parità di numero di rate da pagare.</p><p>Le clausole contrattuali che prevedano una penale o diversi oneri per l'anticipata estinzione, sono nulle per i mutui accesi dopo l'entrata in vigore del decreto, restano in vigore per i contratti stipulati in data antecedente.<a href="http://www.immobilio.it/#cite_note-1" target="_blank"><u><span style="font-size: 12px"><span style="color: #0066cc">[1]</span></span></u></a>.</p><p>La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha stabilito che tale diritto permane anche in caso di <a href="http://www.immobilio.it/wiki/Accollo_(diritto)" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">accollo</span></u></a> del mutuo. Il diritto all'estinzione anticipata sussiste anche se in precedenza il mutuo era in carico a soggetti che non avevano i requisiti richiesti: soggetto privato e finalità di acquisto di un'abitazione.</p><p>L'anticipata estinzione parziale non obbliga l'istituto di credito ad abbreviare la durata del mutuo. Il cliente potrebbe utilizzare le somme versate alla banca per ottenere una rata più bassa senza cambiare la durata, oppure, a parità di rata, abbreviare la durata del mutuo. Questa seconda opzione richiede di stipulare un nuovo mutuo e delle spese accessorie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 288220, member: 49727"] Buonasera si leggo questo di Wikipedia e si chiarisce alcuni dubbi. Inadempimento del mutuatario [SIZE=2][[URL='http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit§ion=17'][U][COLOR=#0066cc]modifica[/COLOR][/U][/URL]][/SIZE] A seconda delle condizioni contenute nel contratto di mutuo, nel caso di mancato o ritardato pagamento di un dato numero di rate, la banca è autorizzata a richiedere al cliente la restituzione dell'intero debito residuo (con relativi interessi), da effettuarsi entro un termine stabilito in atto; in caso di inadempienza, ha in genere titolo ad agire per la riscossione del debito, procedendo al [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Pignoramento'][U][COLOR=#0066cc]pignoramento[/COLOR][/U][/URL] ed alla vendita all'asta del bene eventualmente ipotecato. Se l'asta è al maggior offerente, il ricavato dalla vendita serve a rimborsare la lista di creditori chirografari e non. L'eventuale somma residuale eccedente i debiti (con interessi) viene restituita al debitore, in proporzione alla nuda proprietà e all'usufrutto dell'immobile. Le rate precedentemente pagate vengono trattenute dalla banca e vanno ad integrare il ricavato dell'asta per ricostituire il capitale prestato. [SIZE=4][B]Fallimento del creditore [SIZE=2][[URL='http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit§ion=18'][U][COLOR=#0066cc]modifica[/COLOR][/U][/URL]][/SIZE][/B][/SIZE] A garanzia dei mutuatari, il mutuo è contrattualizzato con atto notarile pubblico, che quindi non è più modificabile né dal soggetto erogante né da terzi che subentrano nella titolarità del mutuo, salvo accordo scritto di entrambe le parti. Pertanto, il fallimento del creditore e la cessione a terzi del credito sono trasparenti per il mutuatario, che avrà lo stesso piano di ammortamento, fornendo le stesse garanzie di partenza. Nel peggiore dei casi, una banca non può fallire e finisce in liquidazione coatta amministrativa. Le società finanziarie, invece, come normali imprese, sono ammesse all'istituto del fallimento. I soggetti terzi, che hanno diritti verso il mutuante, possono rivalersi verso i crediti vantati nei confronti, ma non possono cambiare la modalità di rimborso, o aggredire le ipoteche di 1º grado. Se il mutuatario paga regolarmente e il titolare del mutuo fallisce, i suoi creditori non possono pignorare i beni dati in garanzia con ipoteca di 1º grado, né esigere l'intero debito residuo o accelerarne il rimborso. [SIZE=4][B]L'anticipata estinzione [SIZE=2][[URL='http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit§ion=19'][U][COLOR=#0066cc]modifica[/COLOR][/U][/URL]][/SIZE][/B][/SIZE] Anche se potrebbe apparire in un certo senso illogico, ed anche se la materia è discussa, la richiesta di estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario è considerata [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Inadempimento'][U][COLOR=#0066cc]inadempimento[/COLOR][/U][/URL], poiché dalla cessazione del rapporto dipende un mancato titolo del mutuante a richiedere [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Interesse'][U][COLOR=#0066cc]interessi[/COLOR][/U][/URL] per la residua parte di tempo di durata del mutuo originariamente prevista: per comprendere meglio questo meccanismo, potrebbe essere utile un esempio. Se, si ponga, in un mutuo originariamente previsto per una durata di 10 anni, il mutuatario richiede di saldare il suo debito dopo (diciamo) 7 anni, egli dovrà corrispondere al mutuante l'intero capitale residuo e gli interessi già venuti a maturazione; il contratto, però, stabiliva che il mutuante dovesse continuare a percepire interessi sul denaro prestato per altri tre anni. Il mutuatario perciò (nell'ottica del contratto) non consente al mutuante di percepire gli interessi sul previsto impiego del capitale per gli anni restanti; in questo consisterebbe l'inadempimento, poiché egli si era obbligato a pagare il prestito ottenuto con un prezzo (interessi) stabilito in base alla durata del rapporto e per questo numericamente assommante ad un dato importo. L'argomento, spinoso quanto pochi in materia, è in pratica interpretato come azione che [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Danno'][U][COLOR=#0066cc]danneggia[/COLOR][/U][/URL] il mutuante in termini di [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Lucro_cessante'][U][COLOR=#0066cc]lucro cessante[/COLOR][/U][/URL]; è fonte di dibattuta dialettica l'obiezione che il mutuante, tipicamente una banca, nel momento in cui delibera la concessione del mutuo, a sua volta si garantisce la provvista di denaro necessaria per l'operazione calcolandola con riferimento alla durata prevista e dunque prevedendo costi ed accantonamenti (oltre che suoi propri ammortamenti) in funzione di tale operazione, come dimostrerebbe la dettagliata previsione di un [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Piano_di_ammortamento'][U][COLOR=#0066cc]piano di ammortamento[/COLOR][/U][/URL]. A tale obiezione si ribatte che, soprattutto nel caso decisamente prevalente che la concessione di mutui sia oggetto proprio dell'attività d'impresa del mutuante, l'anticipata estinzione debba considerarsi a tutto titolo elemento del rischio di impresa, e dunque materia che non dovrebbe poter riguardare (e riverberarsi su) un mutuatario che intenda per [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Etica'][U][COLOR=#0066cc]etica[/COLOR][/U][/URL] (per certi aspetti socialmente considerati lodevoli) o per [URL='http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Vantaggio_(diritto)&action=edit&redlink=1'][U][COLOR=#0066cc]vantaggio[/COLOR][/U][/URL] risolvere al più presto una situazione debitoria; che di questo rischio d'impresa il mutuante sia ben al corrente sin dal principio, tanto da non potersi conferire all'estinzione anticipata carattere di eccezionalità, ma che anzi questa sia considerata uno dei possibili esiti del rapporto, sarebbe dimostrato dalla ordinaria presenza di apposite previsioni contrattuali sullo sconto. A bilanciamento di tale imprevista variazione, in guisa di [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Penale'][U][COLOR=#0066cc]penale[/COLOR][/U][/URL], il mutuatario è infatti tenuto a corrispondere al mutuante un importo detto "[URL='http://www.immobilio.it/wiki/Sconto'][U][COLOR=#0066cc]sconto[/COLOR][/U][/URL]", già previsto nel contratto di mutuo ed in genere riferito ad una [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Percentuale'][U][COLOR=#0066cc]percentuale[/COLOR][/U][/URL] (in media dallo zero al 4%) sull'ammontare degli interessi previsti per il periodo compreso fra l'anticipata estinzione e l'originariamente prevista scadenza del mutuo. In genere i mutui a tasso variabile prevedono una commissione molto più bassa di quelli a tasso fisso. La causa di questa differenza è legata al tipo di provvista che deve fare la banca. [SIZE=3][B]Il secondo decreto Bersani [SIZE=2][[URL='http://www.immobilio.it/w/index.php?title=Mutuo&action=edit§ion=20'][U][COLOR=#0066cc]modifica[/COLOR][/U][/URL]][/SIZE][/B][/SIZE] Il [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Decreto_Bersani_(2007)'][U][COLOR=#0066cc]secondo decreto Bersani[/COLOR][/U][/URL] ha vietato l'applicazione di penali o oneri di alcun tipo per anticipata estinzione parziale o totale dei mutui. I clienti possono scegliere di vendere l'immobile ipotecato ed estinguere il mutuo, pagando il debito residuo. Il mutuatario può decidere per l'estinzione parziale. Senza alcun onere o penale, può decidere di versare una somma, eccedente la normale rata annua, in conto capitale: questa parziale estinzione va a ridurre il debito residuo, e la banca è tenuta a ricalcolare la rata di conseguenza, in base allo stesso schema di pagamento (interesse al tasso capitale pattuito alla stipula del mutuo, durata, rata, tipologia di tasso). Quindi l'anticipata estinzione va a ridurre l'importo della rata, a parità di numero di rate da pagare. Le clausole contrattuali che prevedano una penale o diversi oneri per l'anticipata estinzione, sono nulle per i mutui accesi dopo l'entrata in vigore del decreto, restano in vigore per i contratti stipulati in data antecedente.[URL='http://www.immobilio.it/#cite_note-1'][U][SIZE=3][COLOR=#0066cc][1][/COLOR][/SIZE][/U][/URL]. La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) ha stabilito che tale diritto permane anche in caso di [URL='http://www.immobilio.it/wiki/Accollo_(diritto)'][U][COLOR=#0066cc]accollo[/COLOR][/U][/URL] del mutuo. Il diritto all'estinzione anticipata sussiste anche se in precedenza il mutuo era in carico a soggetti che non avevano i requisiti richiesti: soggetto privato e finalità di acquisto di un'abitazione. L'anticipata estinzione parziale non obbliga l'istituto di credito ad abbreviare la durata del mutuo. Il cliente potrebbe utilizzare le somme versate alla banca per ottenere una rata più bassa senza cambiare la durata, oppure, a parità di rata, abbreviare la durata del mutuo. Questa seconda opzione richiede di stipulare un nuovo mutuo e delle spese accessorie [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Mutui Ipoteche Segnalazioni Crif Banche e Finanza
Mutuo non pagato, cosa posso fare?
Alto