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Neanche l'assegno va bene se è postdatato
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<blockquote data-quote="agenzialeonardo" data-source="post: 432084" data-attributes="member: 39642"><p><span style="font-size: 22px"><strong>Assegno postdatato: se a garanzia, il contratto è nullo</strong></span></p><p><strong><em>L’accordo con cui viene dato, a garanzia del pagamento di un’obbligazione, un assegno privo di data o postdatato è nullo.</em></strong></p><p>È lecito emettere un <strong>assegno postdatato</strong>? Secondo gran parte della giurisprudenza sì (salva, ai fini esclusivamente fiscali, la regolarizzazione del titolo con l’imposta di bollo, all’atto dell’incasso). E questo perché si tratta di un <strong>titolo al portatore</strong>: la banca, cioè, è tenuta a pagarlo <strong>a vista</strong>; pertanto ogni clausola, riportata sull’assegno, che deroghi a tale obbligo, è nulla.</p><p></p><p>Dunque è <strong>nulla </strong>anche la <strong>postdatazione </strong>in quanto non è altro che un esplicito ordine, impartito alla banca, di pagare il titolo in un momento futuro e non all’atto della sua presentazione, in deroga all’obbligo di <strong>pagamento a vista</strong>. La conseguenza è che il prenditore (colui, cioè, che ha in mano l’assegno) può esigere il pagamento del titolo postdatato in qualsiasi momento. Anche se la data futura non si è ancora verificata.</p><p></p><p>Così ragiona, su tutti, la <strong>Cassazione [1] </strong>(leggi “<a href="http://www.laleggepertutti.it/60724_si-considera-valido-il-pagamento-con-un-assegno-postdatato" target="_blank">Si considera valido il pagamento con un assegno postdatato</a>”).</p><p></p><p>Ciò che però è <strong>nullo </strong>è l’accordo con cui il creditore si fa consegnare, dal debitore, un assegno postdatato <strong>a garanzia </strong>dell’esatto adempimento di una obbligazione futura.<u> Un esempio, tanto per indicare un caso assai ricorrente, è quello dal padrone di casa che, all’atto della consegna delle chiavi dell’appartamento, si fa rilasciare, a garanzia del versamento dei primi canoni mensili, un assegno privo di data o postdatato, da incassare nell’ipotesi in cui l’inquilino sia inadempiente ai suoi obblighi.</u></p><p><u>In questo caso, l’accorso di garanzia si considera <strong>nullo </strong>e, pertanto, il debitore che ha emesso gli assegni ne potrà pretendere la <strong>restituzione</strong>. Infatti, i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo sono anch’essi nulli e “revocabili”.</u></p><p></p><p>Tale è la giusta conclusione cui è arrivato il <strong>Tribunale di Cassino </strong>in una recente sentenza <strong>[2]</strong>. Anche la stessa Cassazione, in passato, aveva avuto modo di aderire su tale interpretazione <strong>[3]</strong>.</p><p></p><p>Secondo i giudici, è scorretta la pratica commerciale che prevede la consegna di assegni postdatati o privi di data, <strong>a garanzia </strong>del futuro adempimento di obbligazioni di denaro.</p><p></p><p>Risultato: in tale ipotesi diventa nullo sia il titolo di credito postdatato, sia il sottostante patto di garanzia.</p><p></p><p>Un tale uso dell’assegno è illegittimo perché lo trasforma in un titolo di credito simile alla <strong>cambiale</strong>, volto ad esercitare una forma di <strong>coercizione del debitore</strong>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="agenzialeonardo, post: 432084, member: 39642"] [SIZE=6][B]Assegno postdatato: se a garanzia, il contratto è nullo[/B][/SIZE] [B][I]L’accordo con cui viene dato, a garanzia del pagamento di un’obbligazione, un assegno privo di data o postdatato è nullo.[/I][/B] È lecito emettere un [B]assegno postdatato[/B]? Secondo gran parte della giurisprudenza sì (salva, ai fini esclusivamente fiscali, la regolarizzazione del titolo con l’imposta di bollo, all’atto dell’incasso). E questo perché si tratta di un [B]titolo al portatore[/B]: la banca, cioè, è tenuta a pagarlo [B]a vista[/B]; pertanto ogni clausola, riportata sull’assegno, che deroghi a tale obbligo, è nulla. Dunque è [B]nulla [/B]anche la [B]postdatazione [/B]in quanto non è altro che un esplicito ordine, impartito alla banca, di pagare il titolo in un momento futuro e non all’atto della sua presentazione, in deroga all’obbligo di [B]pagamento a vista[/B]. La conseguenza è che il prenditore (colui, cioè, che ha in mano l’assegno) può esigere il pagamento del titolo postdatato in qualsiasi momento. Anche se la data futura non si è ancora verificata. Così ragiona, su tutti, la [B]Cassazione [1] [/B](leggi “[URL='http://www.laleggepertutti.it/60724_si-considera-valido-il-pagamento-con-un-assegno-postdatato']Si considera valido il pagamento con un assegno postdatato[/URL]”). Ciò che però è [B]nullo [/B]è l’accordo con cui il creditore si fa consegnare, dal debitore, un assegno postdatato [B]a garanzia [/B]dell’esatto adempimento di una obbligazione futura.[U] Un esempio, tanto per indicare un caso assai ricorrente, è quello dal padrone di casa che, all’atto della consegna delle chiavi dell’appartamento, si fa rilasciare, a garanzia del versamento dei primi canoni mensili, un assegno privo di data o postdatato, da incassare nell’ipotesi in cui l’inquilino sia inadempiente ai suoi obblighi. In questo caso, l’accorso di garanzia si considera [B]nullo [/B]e, pertanto, il debitore che ha emesso gli assegni ne potrà pretendere la [B]restituzione[/B]. Infatti, i pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo sono anch’essi nulli e “revocabili”.[/U] Tale è la giusta conclusione cui è arrivato il [B]Tribunale di Cassino [/B]in una recente sentenza [B][2][/B]. Anche la stessa Cassazione, in passato, aveva avuto modo di aderire su tale interpretazione [B][3][/B]. Secondo i giudici, è scorretta la pratica commerciale che prevede la consegna di assegni postdatati o privi di data, [B]a garanzia [/B]del futuro adempimento di obbligazioni di denaro. Risultato: in tale ipotesi diventa nullo sia il titolo di credito postdatato, sia il sottostante patto di garanzia. Un tale uso dell’assegno è illegittimo perché lo trasforma in un titolo di credito simile alla [B]cambiale[/B], volto ad esercitare una forma di [B]coercizione del debitore[/B]. [/QUOTE]
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