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Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili
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Testo
<blockquote data-quote="Sergio Caruso" data-source="post: 95159" data-attributes="member: 466"><p>LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5 </p><p>Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. </p><p>Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. </p><p> IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA </p><p> promulga </p><p>la seguente legge regionale: </p><p>Articolo 1 </p><p>(Finalità) </p><p>1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei </p><p>cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 </p><p>(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della </p><p>salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la </p><p>presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui </p><p>all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per </p><p>la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni. </p><p>Articolo 2 </p><p>(Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio) </p><p>1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, </p><p>nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, </p><p>telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta </p><p>dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che </p><p>operano sul tetto. </p><p>2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto </p><p>ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI </p><p>EN 795. </p><p>Articolo 3 </p><p>(Attestazioni) </p><p>1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del </p><p>progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, </p><p>oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di </p><p>installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le </p><p>modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti </p><p>installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia </p><p>dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché </p><p>attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto </p><p>specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in </p><p>quota. </p><p>2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i </p><p>dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati. </p><p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto </p><p>obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. </p><p>Data a Genova, addì 15 febbraio 2010 </p><p>IL PRESIDENTE </p><p>Claudio Burlando</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sergio Caruso, post: 95159, member: 466"] LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5 Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Finalità) 1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 2 (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio) 1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto. 2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795. Articolo 3 (Attestazioni) 1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. 2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 15 febbraio 2010 IL PRESIDENTE Claudio Burlando [/QUOTE]
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