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Novità dal 01 gennaio 2017 sulla cedolare secca e altro
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Testo
<blockquote data-quote="Studio Roversi" data-source="post: 527301" data-attributes="member: 59241"><p>Il provvedimento è entrato in Gazzetta il 24 ottobre, ma, in sede di conversione in legge, sono state apportate una caterva di modifiche e aggiunte. L'articolo 7-quater <em>(Disposizioni in materia ddi semplificazione fiscale)</em> è uno di quegli articoli che sono stati aggiunti in sede di conversione del decreto.</p><p></p><p>Il comma 24 riguardale modifiche della disciplina della cedolre secca.</p><p></p><p>I commi 27, 28 e 29 riguarano invece le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzini del Tuir.</p><p></p><p>Il comma 30 precisa che solo le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre, perciò, per esclusione, la disposizione di cui al comma 24 (il decreto elimina la decadenza della cedolare alla mancata comunicazione della proroga, ferma la sanzione e un comportamento "concludente" (versamento imposte dirette), è applicabile fin da ora, non dall'inizio del prossimo anno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Studio Roversi, post: 527301, member: 59241"] Il provvedimento è entrato in Gazzetta il 24 ottobre, ma, in sede di conversione in legge, sono state apportate una caterva di modifiche e aggiunte. L'articolo 7-quater [I](Disposizioni in materia ddi semplificazione fiscale)[/I] è uno di quegli articoli che sono stati aggiunti in sede di conversione del decreto. Il comma 24 riguardale modifiche della disciplina della cedolre secca. I commi 27, 28 e 29 riguarano invece le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzini del Tuir. Il comma 30 precisa che solo le disposizioni di cui ai commi da 27 a 29 si applicano a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre, perciò, per esclusione, la disposizione di cui al comma 24 (il decreto elimina la decadenza della cedolare alla mancata comunicazione della proroga, ferma la sanzione e un comportamento "concludente" (versamento imposte dirette), è applicabile fin da ora, non dall'inizio del prossimo anno. [/QUOTE]
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